Pubblico impiego – Militare – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Nesso di causalità – Accertamento – Necessità
Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio presuppone necessariamente che sia dimostrato il nesso eziologico tra la detta infermità e l’attività in concreto svolta, a nulla valendo che la patologia sia stata in concreto riscontrata dalla Commissione medico ospedaliera, e altresì confermata da altre strutture ospedaliere. (Nel caso di specie, è stato affermato che non esiste in letteratura alcun nesso etiopatogenetico, per l’appunto, tra una condizione di affaticamento fisico, anche in condizioni climatiche non favorevoli e l’incidenza della pericardite acuta).
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 2 dicembre 2013, n. 5730 – 2013; ordinanza sospensiva 6 novembre 2012, n. 4382 – 2012; ordinanza collegiale 25 febbraio 2013, n. 1112 – 2013; ric. n. 7391 – 2013
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N. 01482/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00638/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 638 del 2008, proposto da:
E. M., rappresentato e difeso dall’avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Ilenia Macchia in Bari, alla via G. Bovio n.43/L;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Comando Generale Arma dei Carabinieri;
per l’annullamento
– del decreto n. 50/08 del COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, Direzione di Amministrazione, Sez. Equo Indennizzo, posizione n. 52064/A, del 9.1.2008, notificato il 14.2.2008;
– della delibera e del parere resi nell’adunanza n. 5/2007 del 17.01.2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel proc. 21809/2006;
– della delibera e del parere resi nell’adunanza del 15.10.2007 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel proc. 3387/2007, non comunicato al ricorrente e dunque con riserva di proposizione di motivi aggiunti;
– di ogni provvedimento ad essi connesso, conseguente e/o preordinato;
nonchè per l’accertamento
-del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità dalle quali è affetto, nonchè conseguentemente del diritto di quest’ultimo alla corresponsione dell’equo indennizzo nella misura di legge;
nonchè per la condanna
– delle Amministrazioni resistenti, in solido o per quanto spettante a ciascuna secondo legge, al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo nella misura di legge e dell’indennità aggiuntiva a decorrere dal 6.12.2001, liquidata con atto dispositivo n. 1140 del 26.03.02 del Comando Regione C.C. Toscana, nella misura annua lorda dl L. 6.750.000, pari ad attuali €3486,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda e/o liquidazione sino al giorno dell’effettivo soddisfo, mai corrisposta al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Amerigo Maggi e avv. dello Stato Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe il sig. E. M. ha formulato distinte domande: a) accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dalla quale è risultato affetto e del conseguente diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo con contestuale annullamento dei relativi atti di diniego e condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto dovuto al predetto titolo; b) condanna delle Amministrazioni stesse, in solido o per quanto a ciascuna spettante, al pagamento dell’indennità aggiuntiva a decorrere dal 6.12.2001, nella misura annua lorda di lire 6.750.000 pari a €3486,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda e/o liquidazione sino al soddisfo, mai corrisposta al ricorrente.
Con distinti atti depositati in data 12 maggio 2008 si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Con ordinanza n.1414/2011 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio tesa a chiarire se l’infermità invalidante riscontrata nel ricorrente potesse essere silente; se avesse potuto non essere rilevata pochi mesi prima nel corso delle visite cui lo stesso è stato sottoposto per essere ammesso alla scuola Carabinieri; se, infine, si possa ragionevolmente escludere che sia stata provocata dalle condizioni di rischio alle quali il ricorrente sarebbe rimasto esposto per ragioni di servizio.
La patologia riscontrata dalla Commissione medico ospedaliera, confermata da altre due strutture ospedaliere, è “esiti di miopericardite acuta con iniziali segni di impegno d’organo”.
All’udienza del 12 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- La prima delle riportate domande tesa al riconoscimento della causa di servizio e conseguente liquidazione dell’equo indennizzo non può essere accolta alla luce delle risultanze della disposta consulenza tecnica.
Invero il consulente incaricato ha posto in dubbio la stessa diagnosi di “miopericardite” ; in ogni caso ha escluso ogni relazione tra pericardite e affaticamento fisico.
Più precisamente, così si legge nella parte conclusiva della relazione peritale: “Non esiste in letteratura alcun nesso etiopatogenetico tra una condizione di affaticamento fisico, anche in condizioni climatiche non favorevoli e l’incidenza della pericardite acuta”. E la conclusione viene ribadita in sede di controdeduzioni ove il consulente stesso esclude che il freddo sia mai stato contemplato tra le cause di pericardite (cfr. pag.7).
Le deduzioni di parte ricorrente alla perizia tecnica di ufficio, poi, poichè dirette soprattutto a confortare la diagnosi messa in dubbio dal consulente tecnico, non appaiono dirimenti. E’ invero evidente che la conferma della patologia in sè non è sufficiente a dimostrare la spettanza del diritto al cui riconoscimento la presente azione è preordinata e che, come noto, presuppone che sia dimostrato il nesso eziologico. Sotto tale profilo gli argomenti del ricorrente non appaiono decisivi.
Nè consentono di pervenire a conclusioni diverse le contestazioni sollevate da parte ricorrente stessa circa l’affidabilità del consulente per aver lo stesso sottoscritto la cartella di dimissione del sig. M. dall’ospedale di Barletta, recante conferma della diagnosi di mio pericardite (certificazione emessa in data 5.1.2002).
Sotto il profilo della mancata prova del nesso eziologico nulla aggiungono; ma non appaiono decisive neanche ai fini della dimostrazione di un presunto conflitto di interessi, essendosi il consulente limitato -come da egli stesso chiarito nelle controdeduzioni- a riportare sul predetto certificato la diagnosi del Primario del reparto ricavata dalla cartella clinica del paziente.
3.- Quanto all’altra domanda, quella cioè diretta ad ottenere il pagamento dell’indennità aggiuntiva, parte ricorrente fornisce un principio di prova circa la spettanza di tale trattamento economico esibendo il foglio matricolare che fa riferimento ad un atto dispositivo del Comando Regione CC. Toscana del 26 marzo 2002 (il n.11490).
Tuttavia, ai fini di una decisione definitiva in ordine alle riportate richieste, è necessario acquisire l’atto dispositivo in parola; sicchè, allo scopo, se ne ordina l’esibizione al Ministero della difesa entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
4.- In sintesi il gravame va respinto nella parte in cui è diretto all’accertamento del diritto all’equo indennizzo e conseguente liquidazione; va invece sospesa ogni determinazione in relazione alla richiesta di indennità aggiuntiva. Il compenso del consulente viene posto a carico della parte ricorrente che sarà tenuta ad un saldo di €800,00, al netto dell’acconto corrisposto, oltre eventuali oneri di legge. Spese di giudizio al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) respinge il gravame quanto alle domande dirette ad ottenere il riconoscimento e la liquidazione di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio;
b) sospende ogni determinazione sulla domanda di corresponsione dell’indennità aggiuntiva e dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione;
c) condanna il ricorrente a corrispondere al consulente tecnico d’ufficio nominato con ordinanza di questa Sezione n.1414/2011 il saldo di €800,00 (ottocento/00), oltre eventuali oneri aggiuntivi previsti dalla legge in aggiunta all’acconto liquidato con la precedente ordinanza istruttoria che resta a suo carico;
d) rinvia per il prosieguo all’udienza del 28.2.2013.
Spese di giudizio al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)