Contratti pubblici – Gara –  Cooptazione – Finalità  e conseguenze 

Lo strumento della cooptazione è finalizzato a consentire l’ingresso nel mercato degli appalti pubblici di soggetti di modeste dimensioni per finalità  di maturazione della loro capacità  tecnica e di agevolare l’attività  realizzativa del soggetto cooptante; pertanto, l’impresa cooptata è parte integrante del raggruppamento e deve possedere i requisiti generali prescritti all’art. 38 Codice contratti pubblici.
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, ordinanza 18 aprile 2012, 1510;  decreto 23 marzo 2012 – n. 1190; ric. n. 2073 – 2012, TAR, ric. n. 242 – 2012, sentenza 25 ottobre 2012, n. 1812 – 2012 impugnata con ricorso n. 7611 – 2012
 
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N. 00173/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00242/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2012, proposto da:

Faver s.p.a., Giovanni Putignano & Figli s.r.l., Intini Angelo s.r.l., in proprio e in qualità , rispettivamente, di mandataria e di mandanti della costituenda a.t.i. Faver s.p.a., tutte rappresentate e difese dall’avv.to Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150;

contro
Acquedotto Pugliese s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv.to Michele Didonna, con domicilio eletto presso Michele Didonna in Bari, via Calefati, 61/A; 

nei confronti di
Igeco Costruzioni s.p.a., Consorzio tra Cooperative di Prod. e Lavoro Cons. Coop. – Società  Cooperativa, in proprio e in qualità , rispettivamente, di mandataria e di mandante della costituenda a.t.i. Igeco Cons. Coop., entrambe rappresentate e difese dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente, in Bari, via M. Celentano, 27; Cantieri Generali s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dell’Amministratore Unico dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. prot. n. 4026 del 12.1.2012 con cui si è disposta l’esclusione dell’a.t.i. costituenda tra le imprese ricorrenti dalla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la “realizzazione della condotta adduttrice dal nuovo serbatoio di San Paolo al serbatoio di Secli – Acquedotto del Sinni – III° lotto”;
– della determinazione dell’Amministratore Unico del 26.1.2012 prot. 0011529;
– della determinazione dell’Amministratore Unico del 31.1.2012 prot. 0013152 con cui si è disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore dell’a.t.i. “Igeco s.p.a. – Cons. coop. Soc. coop” e di tutti gli atti connessi ;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Acquedotto Pugliese s.p.a. e di Igeco Costruzioni s.p.a. e di Consorzio tra Cooperative di Prod. e Lavoro Cons. Coop. – Società  Cooperativa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Notarnicola, Michele Didonna e Gabriella De Giorgi Cezzi;
 

Ritenuta ad un sommario esame l’infondatezza del ricorso, atteso che:
– la società  Cantieri Generali, impresa cooptata ex art. 95 d.p.r. 554/1999, non può ritenersi soggetto estraneo alla costituenda a.t.i. fra le ricorrenti, secondo la tesi invalsa presso la giurisprudenza anche di questa Sezione (sent. n.1166/2011; Consiglio di Stato sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626) e che, in quanto tale, deve risultare in possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art 38 Codice contratti pubblici;
– a carico della suddetta impresa cooptata emerge l’irregolarità  contributiva di cui all’art. 38 c. 1 lett. e) Codice contratti pubblici;
Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento della suindicata istanza di sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
Ritenuta la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione della complessità  delle questioni trattate, unitamente all’esistenza di obiettivo contrasto giurisprudenziale in merito all’istituto dell’associazione per cooptazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)