Sanità e farmacie – Unità o Aziende sanitarie locali – Personale – Convenzioni – Radiologo specialista ambulatoriale esterno – Incarico – Cessazione per raggiunti limiti di età – Provvedimento adottato ai sensi dell’art. 8, D.P.R. n. 119 del 1988 – Illegittimità
àˆ illegittimo il provvedimento col quale una ASL ha dichiarato, in forza dell’art. 8 D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, la cessazione, per raggiunti limiti di età , dell’incarico di radiologo accreditato quale specialista ambulatoriale esterno, in quanto detta norma, riguardante prestazioni specialistiche sanitarie tra le quali non è inclusa la radiodiagnostica, non può essere applicata in via analogica anche ai rapporti convenzionali dei radiologi, i quali sono disciplinati dal diverso D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, in cui non compare una disposizione che ponga un limite alla durata del rapporto con riferimento all’età del soggetto erogatore della prestazione.
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Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 30 gennaio 2013, n. 595 – 2013; ric. n. 8636 -2012
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N. 01459/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01689/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1689 del 2001, proposto da:
Lionetti Giosue’, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, n.14;
contro
Azienda U.S.L. Ba/2, rappresentato e difeso dall’avv. Achille Chiarito, con domicilio eletto presso Achille Chiarito in Bari, via A. Da Bari, n.38;
Regione Puglia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 44759 del 5 luglio 2001, a firma congiunta del direttore generale e del capo area personale, con la quale si è comunicata al ricorrente, titolare di uno studio professionale provvisoriamente accreditato, “la cessazione dell’attività convenzionale con il s.s.n. per l’erogazione di prestazioni specialistiche in materia di radiodiagnostica, con decorrenza dal 1.9.2001, per raggiunti limiti d’età “;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato;
nonchè per la condanna
dell’amministrazione resistente a reintegrare immediatamente il ricorrente nella funzione di specialista accreditato esterno per la diagnostica di radiologia e nel conseguente rapporto di accreditamento provvisorio, sin dal 1.9.2001, senza alcuna soluzione di continuità ;
nonchè ancora
per il risarcimento dei danni provocati dalla illegittima determinazione della ausl.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. Ba/2;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Florio, su delega dell’avv. F. Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professionista medico titolare di struttura provvisoriamente accreditata (già convenzionata) per prestazioni di radiologia e terapia fisica, impugna il provvedimento dell’AUSL BA/2, con cui è stata disposta la cessazione “dell’attività convenzionale” per raggiunto 70° anno di età , per come disposto dal DPR n.120/88.
Nel merito contesta il provvedimento in questione deducendo che il DPR n.119/88, che contempla (all’art. 8) l’applicato limite di età , non potrebbe trovare applicazione – stante il tassativo ambito di applicazione oggettivo di cui all’All. A – alla branca specialistica oggetto della sua attività professionale, disciplinata, invece, dal DPR n.120/88 che analogo limite di età non contiene.
Non sarebbe, altresì, consentita alcuna applicazione analogica, attesa la voluntas legis desumibile dalla circostanza che le due discipline (di recepimento di accordi collettivi) sono esattamente coeve (cioè derivano da accordi stipulati lo stesso giorno).
Su tale ricorso questo Tar ha pronunciato sentenza n. 1280/2011 di difetto di giurisdizione, poi riformata dal CdS, con rinvio.
All’udienza del 12.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato quanto alla domanda impugnatoria.
Superata la preliminare questione di giurisdizione, ormai chiarita dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2269/2012, ritiene il Collegio di aderire ai principi in analoga fattispecie enunciati dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, n.1256/05.
Nella fattispecie all’esame di questo Giudice, si controverte della legittimità del provvedimento col quale l’Azienda sanitaria locale resistente, in affermata applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988 n. 119 e 120, ha dichiarato il ricorrente cessato, per raggiunti limiti di età , dall’attività convenzionale per prestazioni di radiologia e terapia fisica.
Sostiene, invece, il ricorrente che l’istituto della cessazione per raggiunti limiti di età , previsto dall’art. 8 D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, non può applicarsi nella specie, in quanto la radiodiagnostica non è inclusa tra le branche specialistiche in quel decreto contemplate, mentre la posizione degli specialisti radiologi è disciplinata dal D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, che non stabilisce alcun limite di efficacia per limiti d’età al rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
Secondo l’Amministrazione resistente (che, tuttavia, si è limitata ad eccepire, in sede giurisdizionale, solo il difetto di giurisdizione del GA, senza controdedurre nel merito) invece, la prefissione di un limite temporale di durata ai rapporti convenzionali, in relazione all’età del soggetto erogatore della prestazione specialistica, sarebbe applicabile analogicamente, come emerge implicitamente dalla motivazione dell’atto impugnato.
Così non è. I due decreti dei quali l’Amministrazione appellata ha ritenuto di poter fare congiunta applicazione rendono esecutivi, in realtà , due diversi accordi, stipulati ai sensi dell’art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833: il primo, il D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, “regola….. il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell’ambito del servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i professionisti per l’esecuzione, in regime convenzionale, delle prestazioni specialistiche sanitarie di cui all’allegato A”, vale a dire “allergologia, cardiologia, chirurgia, dermosifilopatia, diabetologia, oculistica, odontostomatologia, ortopedia, ostetricia, otorinolaringoiatra, pnemologia, reumatologia, urologia”; il secondo, il D.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, “regola i rapporti che si instaurano nell’ambito del servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i soggetti privati per l’esecuzione, in regime di convenzionamento esterno, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ¦”.
Si tratta, come può constatarsi, di due ben distinti ambiti prestazionali, concernenti specialità della professione medica puntualmente indicate. Alla reciproca autonomia delle fonti normative in questione va aggiunta la singolarità che i due accordi risultano siglati nello stesso giorno e sostanzialmente tra le stesse parti, oltre che resi esecutivi con decreti di pari data; così che è difficile ritenere che la diversità dei rispettivi testi non sia stata voluta.
àˆ difficile, peraltro, ravvisare quella identità di scopo che, secondo l’Azienda, giustificherebbe l’applicazione analogica della norma di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 119, relativa al limite apposto alla durata del rapporto con riferimento all’età del soggetto erogatore della prestazione specialistica, anche ai rapporti disciplinati dal diverso D.P.R. n. 120, in cui quella disposizione non compare. La eadem ratio, che consisterebbe nella esigenza di assicurare la idoneità al servizio del professionista con il quale il servizio sanitario nazionale intrattiene rapporti di convenzionamento esterno, invero, ben può essere soddisfatta attraverso una pluralità di strumenti, diversi dall’apposizione del limite di durata suddetto, intesi al controllo di efficacia e produttività della prestazione, come possono essere quelli che, anche in considerazione del diverso contenuto della prestazione, giustifichino, ad esempio, una valutazione relativa, più che alle capacità personali del professionista, all’idoneità della struttura operativa di cui sia titolare, intesa quale complesso organizzativo nel quale abbiano rilevanza i dati della strumentazione e dell’affidabilità diagnostica.
Ne consegue che la specialità degli ambiti disciplinati e la pluralità degli strumenti, adoperabili per il conseguimento del risultato al quale appare presumibilmente essere preordinato il limite di età stabilito quale termine di durata del rapporto convenzionale, rendono manifesto il carattere speciale della normativa, come tale soggetta a stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.
A conclusione diversa non sono in grado di condurre, evidentemente, nè l’ipotizzabile disparità di trattamento tra professionisti, che, invece, è giustificata dalla peculiarità della rispettiva prestazione; nè il possibile inconveniente di una protrazione del rapporto a tempo indefinito, disponendo l’Amministrazione di ogni opportuno e consentito mezzo per la sua risoluzione, nel caso di prestazione non più conforme ai requisiti prescritti.
Tanto basta per ritenere illegittimo il provvedimento impugnato che, pertanto, va annullato.
Non risulta necessario pronunciare esplicitamente sulla dedotta domanda di reintegrazione del ricorrente nell’attività espletata, in quanto tale effetto discende dall’efficacia ex tunc dell’annullamento dell’atto impugnato.
Il ricorrente spiega, altresì, domanda risarcitoria.
Questa non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragione.
In primo luogo essa difetta di qualsivoglia prova e addirittura allegazione del quantum, ma soprattutto, nel caso di specie, va esclusa la colpa della p.a. atteso il non univoco quadro interpretativo giurisprudenziale sulla questione di diritto esaminata (sul punto vedansi gli opposti precedenti del Tar Calabria, Catanzaro, n. 1167/2001 e CdS n. 1256/2005).
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda impugnatoria e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 44759 del 5 luglio 2001, dell’ Azienda U.S.L. Ba/2.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)