Sentenza n. 874 – 14.06.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. La legittimazione passiva del comitato di Verifica per le cause di servizio nei procedimenti aventi ad oggetto il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni sofferta dal pubblico dipendente
2. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio e le commissioni mediche ospedaliere. Compiti e funzioni
3. La prova della sussistenza delle cause di servizio grava sul lavoratore
1. Il comitato di verifica per le cause di servizio è legittimato passivamente nelle controversie aventi ad oggetto il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e delle lesioni subite da un pubblico dipendente.
Si tratta, infatti, dell’organo deputato a valutare la riconducibilità a causa di servizio delle infermità lamentate con un parere che condiziona in modo decisivo le determinazioni conclusive del procedimento.
2. Con riferimento alla ripartizione delle competenze, spetta soltanto al comitato di verifica per le cause di servizio accertare la riconoscibilità all’attività lavorativa delle cause produttive dell’infermità o della lesione, mentre è rimesso alle commissioni mediche ospedaliere il diverso e preliminare accertamento clinico e la conseguente diagnosi della forma morbosa.
Non sussiste, dunque, il vizio di contrasto tra determinazioni amministrative ove il parere del comitato sia diverso dalle valutazioni delle commissioni.
3. La prova della dipendenza della malattia da specifici fatti di servizio grava sul lavoratore, sussistendo in materia presunzioni di derivazione dell’attività lavorativa esclusivamente per le malattie professionali tabellate.

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