1. La motivazione della mancata ammissione alla classe successiva va valutata anche alla luce della tempestività e correttezza dell’interlocuzione tra la Scuola e la famiglia dell’allievo in difficoltà di rendimento.
2. Quando il ricorso alla giustizia amministrativa, con l’accoglimento della tutela cautelare, diviene immediatamente efficace.
1. Il giudizio si non ammissione alla classe successiva è annullabile se non è supportato da una motivazione specifica sulla dimostrata incapacità di recupero da parte dell’alunno del proprio rendimento scolastico, supportata, altresì da un’adeguata comunicazione con la famiglia che tenesse conto anche della peculiarità dello svolgimento dell’attività didattica in DAD, determinata dall’emergenza pandemica. (Nella specie è emerso che la scuola avesse difettato di informazione con la famiglia sino all’accoglimento dell’istanza cautelare (https://www.cameraamministrativa.it/ordinanza-cautelare-n-407-4-ottobre-2021-sez-iii-pres-ciliberti-est-cocomile/); non avesse considerato adeguatamente la capacità di recupero dell’alunno, il quale, comunque, alla fine dell’anno aveva conseguito una media aritmetica in tutte le materie di 5,91/10; non avesse considerato la decisiva circostanza dello svolgimento della didattica in DAD che ha famiglia aveva scelto per l’anno scolastico 2020 – 2021 in adesione alle prescrizioni dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 4 aprile 2021, n. 102).
2. L’accoglimento della misura cautelare avente contenuto non solo strumentale ma anche decisorio, condiziona l’esito del giudizio di merito, anticipandone gli effetti e in qualche modo sostituendoli (nella specie, il decorso dei quattro mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico – determinato dall’esecuzione del giudicato cautelare – e il ritrovato buon andamento scolastico da parte dello studente possono essere considerate sopravvenienza fattuali tali da rendere improcedibile la decisione di merito).
Giuseppe De Nittis