La nozione di “operatore di settore” rilevante ai fini della legittimazione e l’interesse ad agire contro l’affidamento diretto e senza gara.
Contro l’affidamento diretto o senza gara di un servizio è legittimato e ha interesse ad agire ogni “operatore di settore”, intendendosi ogni soggetto fornito di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e quindi in possesso dei requisiti di idoneità professionale fissati dall’art. 83 del d. lgs. 50/2016, dovendosi altresì specificare che tale requisito deve essere posseduto direttamente dall’impresa che partecipa alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio. Nella specie, riguardante il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti urbani, il requisito professionale per la qualificazione di operatore di settore consisteva nell’iscrizione all’ANGA (agenzia nazionale gestori ambientali) non soltanto nella categoria generale, ma anche nelle singole sottocategorie in cui si estrinsecava effettivamente il servizio affidato, e dunque anche in quella relativa all’attività secondaria “spazzamento meccanizzato” di cui la ricorrente era priva: da qui deriva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e legittimazione dell’operatore di settore di cui è causa.
Giuseppe De Nittis