Sentenza n. 601 – 2. 5.2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1.  È il giudice ordinario a riconoscere il diritto al risarcimento del danno delle vittime di attività ai sensi legge 44/1999
2. In ordine alla salvaguardia degli effetti dell’azione proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione
 1.  E’ acclarata e non contestata la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di riconoscimento e accertamento del diritto soggettivo al risarcimento del danno patito dalla vittima di eventi estorsivi, ai sensi degli articoli 1, 3 e 10 della L. n. 44/1999, atteso che l’attività dell’Amministrazione procedente è priva di ogni connotato di discrezionalità, consistendo essa nella verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione, nonché dell’entità del danno stesso.
2.  La domanda risarcitoria va riproposta al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo passata in giudicato, al fine di conservare gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda proposta. 

 

Bansky

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