L’inviolabilità del diritto all’assistenza del beneficiario della l. 104/1992
Il diritto all’assistenza del beneficiario degli effetti dell’art. 33 comma 5 legge 5 febbraio 1992, n. 104 è inviolabile, dunque, il diritto del dipendente all’assegnazione presso la sede più vicina al domicilio della persona da assistere non può essere sottoposto ad alcuna valutazione di esclusività dell’assistenza stessa, né essere subordinato a esigenze organizzative opposte dall’amministrazione in modo del tutto generico anche perché riferite al ricorrente.
Giuseppe De Nittis