In ordine alla correlazione sussistente tra il possesso del titolo di disponibilità dell’area pubblica e l’autorizzazione all’impianto di distribuzione di carburanti
Il soggetto privo del titolo di disponibilità dell’area pubblica su cui installare un impianto di distribuzione di carburanti non è legittimato a presentare istanza di autorizzazione alla sua realizzazione (anche nella specie dell’adeguamento di un vecchio impianto già autorizzatogli), di contro l’impossibilità di adeguare l’impianto non consente al soggetto di ottenere la concessione di suolo pubblico (la cui titolarità, nella specie, era rimasta in capo al dante causa del ricorrente), con conseguente legittimità sia della revoca della concessione, sia del diniego di autorizzazione disposto dall’amministrazione (nella specie il Comune aveva rigettato l’istanza di adeguamento in quanto l’impianto era ubicato all’incrocio tra due strade, con l’effetto che intralciava il traffico veicolare nei casi in cui vi fossero una o più autovetture in attesa di rifornimento che sostassero sulla carreggiata in prossimità dell’intersezione, non consentendo, in tal modo, il rispetto della distanza dei 12 metri dalle intersezioni come previsto dall’art. 46 comma 2 lett a) del d P.R. 495/1992. Laddove l’impianto fosse risultato adeguabile, la revoca della concessione sarebbe risultata illegittima).