Sentenza n. 468 – 7.04.2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1.L’imputazione del pagamento parziale da aperte del debitore non può penalizzare il creditore
2.La presunzione di uguaglianza della ripartizione delle spese tra le parti

1. Il pagamento che non estingua il debito interamente, deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell’art. 1194 c.c., con la conseguenza che è inefficace l’atto da parte del debitore, in cui si imputi lo stesso prima al capitale rispetto agli interessi e alle spese; ciò in quanto una diversa imputazione vedrebbe il creditore pregiudicato doppiamente, per un verso per il mancato ottenimento dell’intero, per l’altro per la mancata produzione di ulteriori interessi derivanti dal capitale nel frattempo interamente versato.
2. In presenza di una pluralità di parti processuali, se la sentenza non statuisce espressamente sulla ripartizione delle spese e dei danni, v’è una presunzione di uguaglianza delle parti processuali (art. 97 c.p.c.), che rispecchia il principio di cui all’art. 1298 c.c., che supera il criterio di riparto in proporzione al credito riconosciuto dal decisum.

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