Sentenza n. 259– 7.2.2023 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

1. Ricorso giurisdizionale – Posizione sostanziale – Decadenza e Silenzio rifiuto – Effetti

2. Ricorso giurisdizionale – Silenzio rifiuto – Diffida ad adempiere – Equivale a nuova istanza – Fattispecie

1. Nelle ipotesi di decadenza, l’inerzia del titolare della situazione giuridica soggettiva è sanzionata dalla legge con la perdita della situazione stessa; nella distinta ipotesi del silenzio-rifiuto l’inerzia dell’interessato non gli preclude, per espressa previsione legislativa, riprodotta dall’ultimo periodo dell’art. 31, comma 2, c.p.a., la possibilità di proporre nuovamente l’istanza, ove ne ricorrano i presupposti: la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte. In altre parole, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l’istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l’azione avverso il silenzio.

2. In forza della natura del termine in una con la relativa ratio, una diffida a provvedere su di un’istanza per la quale sia maturato il silenzio – inadempimento deve essere equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a..

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