Sentenza n. 21 – 5.1.2023 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

Finanziamento pubblico – Procedura – Ammissione a finanziamento – Condizioni per il subentro

Nella procedura avviata, nella Regione Puglia, con l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’operazione 4.1A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” per l’ipotesi del subentro rileva la duplice condizione che quest’ultimo avvenga, salvo nel caso di subentro degli eredi a seguito di decesso del richiedente gli aiuti, dopo l’ammissione agli aiuti del progetto presentato dal soggetto originario  e che la richiesta di subentro comporti il passaggio della conduzione dell’intera azienda agricola oggetto di finanziamento al soggetto subentrante, sicché determina l’inammissibilità della domanda l’ipotesi di un trasferimento parziale come quello dell’affitto del ramo dell’azienda cui afferisce il progetto ammesso al finanziamento.

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