1. Pubblico impiego – Benefici ex lege 1992 n. 104 – Dipendente – Posizione di interesse legittimo per l’assegnazione della sede di servizio
2. Pubblico impiego – Benefici ex lege 1992 n. 104 – Potere discrezionale dell’Amministrazione di appartenenza – Motivazione
3. Procedimento amministrativo – Pareri – Natura ed effetti
1. La posizione connessa alla disposizione di cui all’art. 33, co 5., L. n.104/1992 si configura in capo al lavoratore in termini di interesso legittimo, e non diritto soggettivo, alla scelta della sede più vicina alla persona da assistere.
2. Nel compiere tali valutazioni, l’amministrazione è chiamata ad esercitare un’attività discrezionale di bilanciamento degli interessi coinvolti, sicché è legittimo il diniego che sia motivato mediante la carenza di organico della sede di provenienza del ricorrente desunto dal parere contrario – richiamato per relationem nel provvedimento gravato – espresso dal comandante della sede in cui è in servizio il dipendente.
3. La pluralità di pareri acquisiti nel corso di un procedimento non connota una contraddittorietà del provvedimento qualora quest’ultimo sia fondato sull’unico parere contrario raccolto, in contrasto con i tre pareri favorevoli al trasferimento ex art. 33 cit.: infatti, i pareri assumono valenza solo preparatoria per l’amministrazione, che poi decide esercitando il proprio potere discrezionale.