Sentenza n. 1810 – 3 dicembre 2021 – Sez. II – Pres. FF Zonno, Est. Dello Preite

Presupposti di rinnovo del porto d’armi per uso personale contemperati con i mezzi di diffusione tecnologica

Ai fini di ogni rinnovo della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, il richiedente deve comprovare l’esistenza del “dimostrato bisogno” a cui fa cenno l’art. 42 bis T.U.L.P.S. ovvero l’attualità delle esigenze di difesa personale, non essendo sufficiente a tal fine allegare la ricorrenza di una serie di rinnovi e la mera appartenenza ad una categoria professionale o lo svolgimento di una determinata attività economica.
Non è illegittimo il diniego di rinnovo che sia motivato sul rilievo della assenza di attualità delle esigenze di iniziale rilascio del porto d’arma per uso personale (ossia la tutela di beni aziendali e la detenzione di denaro contante), in ragione dei progressi tecnologici registrati negli ultimi anni in materia di dispositivi di difesa passiva (sistemi di allarme, videosorveglianza etc.) e della preponderante diffusione di mezzi di money transfer e di mezzi di pagamento elettronici, laddove non sia dimostrata una concreta necessità del richiedente di maneggiare contanti ovvero una qualche forma di sua concreta e attuale esposizione al rischio dell’incolumità personale, maggiore rispetto ad altri soggetti che esercitano la medesima attività imprenditoriale o agli altri cittadini che si trovano a vivere in zone periferiche della città.

Sentenza n. 1810 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

 

 

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