Sentenza n. 1771 – 01.12.2021 – Sez. II – Pres. Allegretta, Est. Ieva

1. Sulla applicazione e portata del principio di equivalenza
2. La natura tecnico-discrezionale delle valutazioni della stazione appaltante in ordine alla corrispondenza delle offerte
3. Sulla portata applicativa dell’art. 4, comma 2 D.L. n. 76/2020 c.d. decreto semplificazioni

1. Il principio di equivalenza trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica, essendo espressione della massima concorrenzialità (favor partecipationis) e della parità di trattamento (par condicio) nel mercato in regime di monopsonio dei contratti pubblici. Talché ogniqualvolta occorra verificare la conformità del prodotto offerto in gara, rispetto ad uno standard tecnico-normativo, richiamato dalla stazione appaltante, si impone un approccio di tipo sostanziale e non già di tipo formalistico, atto a consentire all’operatore economico concorrente di poter dimostrare che la propria offerta ottempera in maniera sovrapponibile o equivalente allo standard prestazionale richiesto.
2. La valutazione circa la corrispondenza delle offerte di gara rientra nella sfera della discrezionalità tecnica riconosciuta all’amministrazione, per cui essa è pacificamente sindacabile solo ed esclusivamente nel limite dell’abnormità della scelta per illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti.
3. In applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (c.d. decreto semplificazioni), onde favorire investimenti nei servizi pubblici (anche sanitari), in periodo di crisi economica ed emergenza pandemica, per l’ipotesi d’impugnazione di atti di procedure di affidamento, con determinazioni a contrarre adottate entro il termine del 31 luglio 2021 (nel caso di specie è stata adottata in data 29 aprile 2021), rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 119, comma 1, lett. a), del c.p.a. (affidamento di lavori, servizi e forniture), deve ritenersi applicabile l’art. 125, comma 2, del medesimo codice, non potendosi ritenere sussistente alcuna irreparabilità del pregiudizio e dovendosi ritenere prevalente l’interesse del soggetto aggiudicatore al celere affidamento ed esecuzione dell’appalto. Nella specie il Collegio ha ritenuto che le presunte difformità parziali – ritenute di tipo essenziale da parte ricorrente – potessero astrattamente essere riferibili in concreto solo a taluni prodotti (in particolare, a quattro e non già a tutte le dieci tipologie di beni ricercati in favore dei servizi sanitari di una ASL locale) non risultando, allo stato degli atti, pienamente dimostrato l’assunto contrario.

 Sentenza n. 1771 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

 

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