Il vincolo paesaggistico sopravvenuto all’esecuzione dell’opera non impedisce la sanatoria nel procedimento di condono di cui alla l. 47/1985
Sono illegittimi il provvedimento di diniego dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e il presupposto parere paesaggistico ex art. 32 della legge citata, che siano motivati sulla base della mera constatazione della sussistenza del vincolo imposto dal piano paesaggistico. Dal sistema normativo che ha disciplinato il condono del 1985, risulta evidente che solo il vincolo precedente all’esecuzione delle opere può impedirne in assoluto la sanabilità. Nel caso di vincolo, anche di inedificabilità, sopravvenuto all’esecuzione dell’opera, la disciplina applicabile è esclusivamente quella dell’art. 32 legge n. 47/1985, con conseguente possibilità di sanatoria dell’opera, subordinata al parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Tale parere non può fare riferimento alla mera sopravvenienza del vincolo che abbia reso inedificabile l’area, giacché una tale interpretazione renderebbe inutile la stessa disciplina normativa della legge n. 47/1985, che agli art. 32 e 33, ha distinto le due ipotesi (vincolo precedente e sopravvenuto).
Sentenza n. 1748 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”