Sentenza n. 1707 – 23 novemvre 2021 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. La natura del potere esercitato dalla Commissione giudicatrice si pone come limite alle censure ed alle istanze istruttorie del ricorrente
2. Clausole di esclusione ed applicazione del principio di massima partecipazione in relazione ai requisiti minimi

1. La valutazione compiuta dalla Commissione sui prodotti offerti in una gara di fornitura ha natura tecnico-discrezionale: tale qualificazione comporta che si tratta di attività riservata all’Amministrazione e, conseguente, sindacabile dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta abnormità e irragionevolezza.
Il predetto principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico-amministrative condotte dagli organi competenti rende inammissibile, per violazione dell’art. 134 cod. proc. amm., il motivo di ricorso finalizzato a sollecitare, anche mediante la nomina di un verificatore o un c.t.u., un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo.

2. Nell’ambito delle gare di fornitura gli elementi tecnici di specificità e dettaglio del prodotto individuati come obbligatori nella disciplina di gara costituiscono requisiti minimi, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di equivalenza tecnica che esplica i propri effetti solo per le specifiche tecniche non aventi tale qualificazione da parte della stazione appaltante.
Le clausole di esclusione per mancanza di requisiti minimi nelle gare pubbliche devono essere interpretate in chiave pro-concorrenziale: in osservanza del principio, ormai consolidato, che consente di escludere il concorrente soltanto in presenza di una causa individuata inequivocabilmente nella lex specialis di gara come escludente, ove questa certezza non vi sia ovvero sussista un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività – intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità – delle cause di esclusione.

Sentenza 1707 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Puoi usare questi tags e attributi HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ultimi aggiornamenti

Galleria