1. Individuazione del destinatario dell’ordinanza comunale di rimozione di rifiuti abbandonati
2. Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati, il contenuto della colpa del destinatario
1. Ai fini dell’individuazione del soggetto destinatario dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente.
2. Il comportamento colposo postulato dall’art. 192 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dell’individuazione del destinatario dell’ordinanza di rimozione, ben può consistere nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi, mentre deve essere esclusa la responsabilità per culpa in vigilando solo quando sarebbe stato possibile evitare il fatto sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.
Sentenza 1626 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”