In ordine alla legittimità del diniego di autorizzazione per la realizzazione di impianto da fonti rinnovabili, nonché agli effetti determinati dall’inerzia dell’istante dopo aver ottenuto la STGM
È legittimo il diniego di autorizzazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili determinato dall’inerzia dell’istante destinatario della soluzione tecnica minima generale (STGM), posto che l’inerzia dell’istante in ordine alla verifica delle ulteriori condizioni di fattibilità dell’iniziativa progettuale, non consente all’Autorità regionale competente di poter efficacemente ponderare la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento autorizzativo (segnatamente in riferimento alla soluzione di connessione).
Sotto il profilo della invocabilità tanto del risarcimento del danno da ritardo quanto dell’indennizzo, i giudici hanno ritenuto insussistenti i presupposti fondanti il primo (sulla scorta della asserita legittimità dei provvedimenti gravati) e, parimenti insussistenti i presupposti radicanti il secondo, non avendo chiesto la società – entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento – l’esercizio dei poteri sostitutivi contemplati dall’art. 2, co. 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”