Sentenza n. 1554 – 26 ottobre 2021 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est .Palma

Sui limiti dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo

L’art. 654 c.p.p., nel delineare l’efficacia extra moenia del giudicato penale prevede due limiti fondamentali, uno soggettivo e l’altro oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo civile. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei fatti materiali e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del Giudice amministrativo. Inoltre, nel caso di pronuncia assolutoria per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – così difettando un concreto accertamento sull’avvenimento storico – si ritiene che non sussista una assoluzione effettivamente resa con una c.d. “formula piena”, “con la conseguenza che il medesimo giudice extrapenale non esclude che gli stessi fatti materiali possano essere suscettibili, in tale ulteriore e differente sede di giudizio, di un altrettanto nuova e diversa valutazione, posto che la sentenza penale di assoluzione assume, infatti, efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., solo quanto ai fatti accertati: e ciò – per l’appunto – non si verifica se l’assoluzione è pronunciata ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p, ribadita così l’impossibilità di configurare l’accertamento dei fatti intervenuto in sede penale in termini di certezza obiettiva e, come tale, non vincolante nel processo amministrativo.

Sentenza 1554 – 2021 (qui)

Sentenza impugnata con ricorso n. 9475/2021 pendente dinanzi alla VI sezione del Consiglio di Stato. C.C. 9 dicembre 2021.

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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