1. La giurisdizione del giudice amministrativo sul silenzio della p. A. in ordine ad un piano di lottizzazione di edilizia residenziale pubblica
2. Sull’obbligo di provvedere all’istanza del privato di suoli afferenti ad un programma di edilizia residenziale pubblica
1. Appartiene al Giudice amministrativo la controversia in materia di accertamento della illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza mediante la quale un privato, proprietario di suoli e corrispondenti diritti edificatori ricompresi in un piano di lottizzazione afferente ad un programma di edilizia residenziale pubblica, chiede all’amministrazione la restitutio in integrum dei diritti di sua proprietà ovvero l’avvio di un procedimento di costituzione coattiva di servitù pubblica di volumetria, ai sensi dell’art. 42 bis, sesto comma d.p.r. 380/2001.
2. Il Comune ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza del privato, proprietario di suoli e corrispondenti diritti edificatori ricompresi in un piano di lottizzazione afferente ad un programma di edilizia residenziale pubblica, che chiede all’amministrazione la restitutio in integrum dei diritti di sua proprietà ovvero l’avvio di un procedimento di costituzione coattiva di servitù pubblica di volumetria, ai sensi dell’art. 42 bis, sesto comma d.p.r. 380/2001.
Sentenza 1513 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”