1. Sul divieto di cumulo di due istituti di semplificazione amministrativa
2. In ordine agli effetti del rinvio della conferenza di servizi simultanea e sincrona
3. La disciplina della conferenza di servizi per il parere di compatibilità paesaggistica e urbanistica
4. La natura dell’approvazione della variante non sostanziale
1. Il silenzio assenso, regolato in via generale dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, non si configura in caso di infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, se l’Amministrazione procedente ha già svolto una conferenza di servizi tra le Amministrazioni tenute ad esprimersi sul progetto. Non possono, infatti, cumularsi due istituti di semplificazione amministrativa.
2. Con riferimento alla conferenza di servizi simultanea e sincrona, ai sensi dell’art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, soltanto la totale inerzia della p.A. comporta l’acquisizione implicita del relativo assenso, con l’effetto che la richiesta di rinvio di un’Amministrazione partecipante non può essere equiparata alla integrale mancata partecipazione al procedimento in quanto la norma richiamata consente, infatti, alle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di esprimere il proprio parere fino all’ultima riunione.
3. La disciplina sulla conferenza di servizi prevista dal Regolamento regionale 8 luglio 2008, n. 11 (disciplinante l’adozione del parere di conformità con riguardo alla normativa urbanistica e paesaggistica) e l’art. 14 ter della L. 241/1990 non prevedono la partecipazione del privato né l’eventuale comunicazione del cd. preavviso di rigetto, differentemente da quanto previsto per la conferenza di servizi semplificata.
4. L’approvazione di una variante non sostanziale ad un Piano di Lottizzazione non è un atto dovuto, non discrezionale della P.A., ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell’Autorità chiamata a valutare l’opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, in un certo momento ed a certe condizioni.
Sentenza 1511 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”