Sentenza n. 1502 – 15 ottobre 2021 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1. L’invarianza del progetto per l’attività estrattiva di una cava è sufficiente per la proroga della concessione salvo che non si tratti di area naturale protetta
2. La ripresa dell’attività estrattiva di una cava necessità di una nuova procedura di compatibilità ambientale

1. Nella Regione Puglia la concessione della proroga dell’autorizzazione alla coltivazione di cava, già consentita dall’art. 14 L.R. n. 37/85 ed ora dalla L.R. n. 22/2019, non può essere rilasciata ove l’attività di estrazione sia stata svolta in difformità dal progetto di cui al piano di coltivazione precedentemente assentito, richiedendo la normativa estrattiva in vigore la necessità della invarianza del progetto da eseguire e, qualora si tratti di cave esistenti, previste nei piani di bacino definiti dal PRAE, che ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, si devono acquisire, oltreché per le proroghe, anche per i rinnovi, gli ampliamenti e l’apertura ex novo di esse, i pareri ambientali concernenti la valutazione di impatto, la valutazione di incidenza e l’autorizzazione paesaggistica.

2. La ripresa dell’attività estrattiva, che sia stata per qualunque causa dismessa, è consentita nella Regione Puglia sul presupposto di una riprogrammazione di tutte le attività mediante la redazione di un nuovo progetto di coltivazione e recupero, che avrebbe, quale base di partenza, un assetto morfologico sostanzialmente diverso da quello previsto nel progetto originario assentito e che dovrebbe integrare indispensabili interventi di messa in sicurezza, nonché scontare una nuova procedura di compatibilità ambientale, che tenga conto altresì dei molteplici vincoli previsti nel PPTR, nelle N.t.a. del PRAE, nelle N.t.a. del Piano del Parco dell’Alta Murgia e nel relativo Regolamento.

Sentenza 1502 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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