1. La proposta del privato di locare un immobile a costruirsi in favore della p.A. non può essere considerata giacché, per la realizzazione dello stesso fabbricato, occorrerebbe bandire un’apposita procedura di gara
2. La mancata finalizzazione delle trattative avviate dalla p.A. con il privato in ordine alla proposta di locazione di un immobile a costruirsi da parte di quest’ultimo, in ragione della violazione dell’obbligo di gara, non implica che la susseguente procedura selettiva debba essere bandita riproducendo il medesimo schema della proposta di locazione
1. È legittima l’interruzione delle trattative con il privato che abbia proposto alla p.A. la locazione di un immobile (Caserma dei Carabinieri) che avrebbe realizzato in area di sua proprietà, posto che siffatta realizzazione non potrebbe che avvenire a seguito di una procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico.
2. Ove l’Amministrazione abbia rinunciato a finalizzare le trattative con il privato proponente la locazione di un immobile (Caserma dei Carabinieri) a costruirsi sul suolo di proprietà, adducendo la violazione dell’obbligo di gara, la scelta di bandire la gara d’appalto per la realizzazione dello stesso immobile su di un suolo di proprietà della Stazione appaltante è del tutto legittima, non essendovi alcun obbligo di utilizzare, per la fase concorsuale, il medesimo schema contenuto nella proposta avanzata in sede di trattative (cioè una gara per affidare ad una ditta la realizzazione dell’immobile da locare all’Amministrazione).
Santa Scolastica – Museo archeologico – Bari