Sentenza n. 1493 – 14 ottobre 2021 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Tricarico

Lo scorrimento di graduatoria recede rispetto all’attivazione dello procedure di mobilità

Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (applicabile anche alle Aziende sanitarie locali, in forza dell’art. 1, comma 2, medesimo D.Lgs.), l’attivazione delle procedure di mobilità ha carattere assolutamente prioritario, garantendo la massima economia di spesa e la massima efficienza, atteso che, non solo consente di non sostenere gli oneri finanziari e temporali propri di una procedura concorsuale (al pari dello scorrimento di graduatorie ancora valide), ma assicura anche che figure già ricoprenti il medesimo ruolo possano essere utilizzate al meglio, con un saldo, in termini di costi per stipendio, pari a zero. A prescindere, quindi, dalla validità o meno di una graduatoria esistente, l’attivazione della procedura di mobilità è sempre ammissibile (e preferibile), laddove la preferenza accordata allo scorrimento della graduatoria va messa unicamente in relazione con l’indizione di nuovo concorso per la copertura di posti.

Sentenza 1493 – 2021 (qui)

Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto

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