Effetti per l’attività di controllo edilizio dell’amministrazione derivanti dalla decorrenza del termine perentorio dalla presentazione della S.C.I.A.
Nell’ambito del rapporto originato dalla presentazione di una S.C.I.A., spirato il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione per l’esercizio del potere inibitorio, residua in capo all’Amministrazione procedente – oltre che il potere di vigilanza, prevenzione e controllo previsto in materia di repressione degli abusi edilizi ex art 27 TUED non soggetto a limiti temporali – il potere di adottare, ai sensi dell’art. 19 co. 4 L. 241/1990, i provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi solo in presenza delle condizioni e nei termini previsti dall’art. 21 nonies della L. 241/1990. Tale potere inibitorio, repressivo o conformativo, è quindi soggetto a motivazione circa le ragioni di interesse pubblico e degli interessi dei destinatari e controinteressati e va esercitato entro “un termine ragionevole”, per riprendere il medesimo lemma della menzionata disposizione, e comunque “non superiore a diciotto mesi”. Ne discende l’illegittimità dell’atto inibitorio (non essendo sufficiente la mera comunicazione di avvio del procedimento) emanato oltre il termine or ora citato.
Sentenza 1456 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”