1. La tassatività dei luoghi protetti a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano
2. Il Comune non può regolamentare la distruzione di materiale pubblicitario in deroga alle disposizione nazionali
1. L’art. 9, comma 3, del Decreto legge 20.2.2017, n. 14 convertito in legge 18.4.2017, n. 48, recante “Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano”, individua tassativamente i luoghi protetti sicchè è illegittimo un Regolamento di Polizia Urbana che individua ulteriori aree urbane non comprese nella previsione dell’art. 9 D.L. n. 14/2017;
2. L’attività di distribuzione di materiale pubblicitario è una attività essenzialmente libera, ed è quindi tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica, tra tutti l’art. 1 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27 con la conseguente illegittimità delle disposizioni di un Regolamento di Polizia Urbana che contrastino con le sovraordinate disposizioni legislative.
Sentenza 1411 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”