Il diritto alla genitorialità costringe l’amministrazione a motivare specificamente il diniego alla richiesta di assegnazione provvisoria ad altra sede di servizio.
A fronte della richiesta di assegnazione provvisoria ad altra sede di servizio per genitori con figli minori fino a tre anni, ai sensi dell’art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, l’Amministrazione militare, in ragione della preminente funzione di tutela dell’interesse alla genitorialità e del correlato interesse del minore a poterne beneficiare, nonché del chiaro disposto normativo (applicabile anche alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento militare), che qualifica come residuale il diniego opponibile, deve congruamente individuare nella motivazione del provvedimento i “casi” o le “esigenze eccezionali” che siano tali da dimostrare di riuscire a superare il tendenziale prevalente interesse del fanciullo (art. 3, comma 1, L. n. 176/1991), seppur apprezzando “il particolare stato rivestito” dal militare (art. 1493, comma 1, D.Lgs. n. 66/2010).
Sentenza 1395 – 2021 (qui)
Sentenza impugnata con ricorso n. 9644/2021 pendente dinanzi alla seconda sezione del Consiglio di Stato. C.C. del 7 dicembre 2021
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”