1. La dichiarazione di assenza di carichi pendenti non equivale a quella di assenza di condanne
2. Lo schema di domanda di partecipazione al una procedura selettiva non può integrare il bando
1. L’assenza di carichi pendenti non costituisce requisito di ammissione ai concorsi pubblici, poiché nella pendenza di un procedimento penale difetta l’accertamento di responsabilità, con la conseguenza che non è assimilabile per via analogica al requisito, ontologicamente diverso, dell’assenza di condanne.
2. Lo schema di domanda di partecipazione ad un concorso pubblico non può integrare il bando, introducendo requisiti di ammissione da quest’ultimo non previsti, avendo natura accessoria e funzione meramente semplificativa della partecipazione, per cui non ha natura di lex specialis della procedura concorsuale.
Sentenza 1393 – 2021 (qui)
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”