Sull’obbligo del Comune di provvedere in seguito al sopravvenuto accertamento con sentenza penale della falsità delle dichiarazioni dell’interessato intese al rilascio di un titolo edilizio, che nel frattempo ha determinato la realizzazione del relativo intervento.
Allorché venga accertata con sentenza penale passata in giudicato la falsità delle dichiarazioni del privato rese al fine dell’ottenimento del permesso di costruire, il titolo in questione è da ritenersi illegittimo e, pertanto, ove sia avanzata da un soggetto istanza per l’adozione da parte del Comune dei consequenziali provvedimenti, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedere in sede di autotutela doverosa, per due ordini di ragioni involgenti, sia la normativa in materia edilizio-urbanistica nell’esercizio dell’attività di vigilanza sulla conformità legale della costruzione, sia in ossequio alle regole sui vantaggi acquisiti dal privato a seguito delle autodichiarazioni rese, in particolare, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. n. 445 del 2000.
Sentenza impugnata con ricorso n. 9021 pendente dinanzi alla sesta sezione del Consiglio di Stato
Pinacoteca Città Metropolitana “Corrado Giaquinto”