Sentenza n. 116 – 20.1.2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1. Finalità e limiti del principio di equivalenza in materia di appalti

2. Sul possesso di requisiti di capacità tecnica non attinenti all’oggetto dell’appalto

1. Il principio di equivalenza è diretto ad evitare che, nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite espulsioni di concorrenti, con il pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte, ma non è invocabile ogniqualvolta l’offerta abbia ad oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste per la fornitura e, come tale, si risolva in un inammissibile aliud pro alio.

2. Il possesso di requisiti di capacità tecnica non attinenti all’oggetto dell’appalto legittima l’esclusione dalla gara e non consente di applicare il principio di equivalenza in quanto espone la committente al rischio di trovarsi di fronte a un operatore non in grado di realizzare quanto richiesto, non avendo l’esperienza spendibile al riguardo.

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