In ordine all’omissione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione attinge il provvedimento che fonda la domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della stazione appaltante
L’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione non può essere omesso dall’amministrazione procedente che non può invocare, dal canto la sanatoria dell’atto invalido né il principio del raggiungimento del risultato – di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – atteso che è esercizio del potere di autotutela non costituendo né atto dovuto né atto vincolato (nella specie, peraltro, non è dimostrato che la revoca fosse l’unico atto possibile da parte dell’amministrazione, in quanto il Comune avrebbe potuto chiedere al MISE l’autorizzazione al diverso uso delle risorse utilizzate in modo difforme da vincolo ministeriale). Dall’illegittimità della revoca discende il diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell’amministrazione procedente, quantificabile nella misura del lucro cessante e danno emergente.
Francesco Netti