1. La valutazione delle prove nell’ambito del giudizio amministrativo può anche fondarsi sulla valutazione del comportamento processuale o extraprocessuale delle parti
2. Illegittimità di atti soprassessori sine die e conseguente obbligo di provvedere anche mediante atti provvisori o a efficacia limitata nel tempo
1. Nel giudizio amministrativo il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento. Nel farlo, può anche fondarsi sulla valutazione del contegno processuale o extraprocessuale delle parti; comportamento che può costituire, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, non soltanto, dunque, base di valutazione delle prove acquisite al processo (nella specie l’Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, non dava esecuzione all’ordinanza cautelare, né evadeva la richiesta istruttoria del Collegio).
2. È illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione oggetto dell’istanza della ricorrente – ovvero la sospensione sine die del relativo procedimento – ove fondato sulla dedotta assenza degli strumenti pianificatori, non costituendo, quest’ultima circostanza, ragione sufficiente a negare l’autorizzazione richiesta, essendo sempre doveroso per l’Amministrazione provvedere, anche mediante atti provvisori o a efficacia limitata nel tempo, fino all’eventuale adozione del piano comunale mancante.
Francesco Netti