1. Sulla compatibilità della tutela giurisdizionale speciale di cui all’art. 129 c.p.a. con la normativa della riforma delle elezioni provinciali
2. Non è irregolare l’autenticazione della sottoscrizione dell’atto di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale ove il modulo sia stato già compilato
1. La tipologia di secondo livello delle elezioni provinciali, di cui alla riforma introdotta con la legge n. 56/2014, non consente un’interpretazione abrogante della speciale tutela giurisdizionale recata dall’art. 129 c.p.a. per la ineludibile applicazione del dettato normativo anche alle elezioni provinciali, nonostante che la citata riforma abbia privato di utilità e funzione, nel rinnovo degli organi della Provincia il carattere sommario del rito speciale previsto dal menzionato art. 129 c.p.a.
2. Poiché ai sensi degli artt. 2 e 21 D.P.R. n. 445/2000, ai fini della regolarità della autenticazione della sottoscrizione di una dichiarazione (nella specie l’accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale), è sufficiente che l’autenticazione in parola sia redatta di seguito alla sottoscrizione e sia attestato dal pubblico ufficiale che questa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante, nessun rilievo invalidante assume la circostanza che la dichiarazione, al momento della sottoscrizione per l’autenticazione fosse già stata compilata.
Francesco Netti