In una gara d’appalto l’indicazione del costo manodopera per il personale di supporto non è necessaria
In relazione alla quantificazione del costo della manodopera per l’esecuzione del contratto pubblico, ai sensi dell’art. 95, co. 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, la retribuzione dei dipendenti o consulenti esterni impiegati dall’operatore economico nei diversi appalti assunti e non su una singola commessa, costituisce un “costo indiretto della commessa”, perché relativo al personale di supporto all’esecuzione dell’appalto o a servizi esterni, distinto dai “costi diretti” che comprendono i dipendenti impiegati per l’esecuzione della specifica commessa, ragione per la quale è giustificabile che per tali peculiari figure non sia menzionato il costo della manodopera a corredo dell’offerta (nella specie, si trattava del coordinatore del servizio e dell’amministrativo, cioè di figure professionali che operano “in maniera trasversale a vari contratti”, per i quali non era prevista dalla legge di gara la presenza costante in loco).