Sentenza n. 1– 2 gennaio 2024 – Sez. II – Pres. Ciliberti, Est.Testini

1. I procedimenti in materia di tutela antimafia sono incompatibili con le ordinarie procedure partecipative

2. Nel procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell’interdittiva antimafia è prevista un’interlocuzione soltanto eventuale

3. Nel procedimento per l’emanazione dell’interdittiva antimafia non determina alcuna illegittimità dell’atto finale

4. Il procedimento finalizzato alla emissione di una interdittiva antimafia si basa su un giudizio di tipo probabilistico

1. I procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente connessi ad attività di indagine giudiziaria e caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti ai fini di cui all’art. 21octies co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. In tema di procedimento amministrativo finalizzato all’emissione dell’informazione antimafia, è prevista un’interlocuzione soltanto eventuale, rimessa all’apprezzamento discrezionale del Prefetto ai sensi dell’art. 93 co.7 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati.

3. Il superamento del termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 92 co. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non determina la illegittimità dell’atto finale poiché, ai sensi dell’articolo 83 co. 1 e 2 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti anche in assenza dell’informazione antimafia ma sotto condizione risolutiva.

4. In tema di interdittiva antimafia la certezza cede il passo ad un giudizio di tipo probabilistico fondato sul quadro indiziario e solo il venir meno di molti (se non della maggior parte) dei tasselli di cui tale quadro si compone rende il medesimo sostanzialmente inattendibile in ordine alla sussistenza e alla valenza degli elementi di cui all’articolo 84, co. 4, e all’articolo 91, co. 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

 

Santa Scolastica – Museo archeologico – Bari

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