In materia di disciplina dell’insediamento delle nuove farmacie (determinata dalla deliberazione di Giunta regionale impugnata) ed alla luce della ratio della normativa di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27, non pare sussistere il fumus boni iuris, l’ipotesi di conferimento della farmacia nella società in nome collettivo deve ritenersi equivalente all’ipotesi di cessione della farmacia medesima sotto il profilo dei possibili vantaggi conseguiti.
N. 00081/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00916/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Francesco Putaro, Elisabetta Mantuano, rappresentata dal dott. Carlo Mantuano, Monica Falvo, rappresentata dalla dott.ssa Maria Rosa Falvo, Maria Grazia Perri, rappresentati e difesi dagli avv. Ettore Jorio, Federico Jorio, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Bari, L. Re N. Sauro, n.31-33;
nei confronti di
Maria Grazia Morabito, Caterina Sannicandro;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n.115 dell’ 1 aprile 2015 della Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute delle Persone e delle pari opportunità , recante in oggetto: determinazione dirigenziale n.39 del 1.2.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n.20 del 7.2.2013, bando di concorso straordinario per soli titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11. Approvazione graduatoria definitiva;
– del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia approvato mediante la determina dirigenziale n.39 dell’ 1 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 7.2.2013;
e di ogni altro atto ad esse conseguente, consecutivo e presupposto;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 17 dicembre 2015:
– della determinazione n. 346 del 6 ottobre 2015 della Regione Puglia;
– del bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Puglia approvato mediante la determina dirigenziale n. 39 dell’1 febbraio 2013, pubblicata sul BURP n. 20 del 7.2.2013, già impugnata;
– e di ogni altro atto conseguente, consecutivo e presupposto;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 11 gennaio 2016:
– della deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2159 del 09.12.2015 avente ad oggetto “approvazione delle n. 188 sedi farmaceutiche istituite ai sensi della legge 27/2012 art. 11, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per il primo interpello”;
e di ogni altro atto ad essa conseguente, consecutivo e presupposto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Federico Jorio e avv. Mariangela Rosato;
Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare, non pare sussistere il fumus boni iuris, atteso che il conferimento della farmacia nella società in nome collettivo, alla luce della ratio della normativa de qua, sembra potersi ritenere equivalente all’ipotesi di cessione della farmacia medesima sotto il profilo dei possibili vantaggi conseguibili;
Ritenuto che sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Giacinta Serlenga, Presidente FF
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)