Pubblico Impiego – Concorso Pubblico – Prova preselettiva – Quesiti privi di riscontro obbiettivo ed ufficiale – Illegittimità  della mancata ammissione prove scritte

In un concorso pubblico “per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, nel caso in cui, per le domande poste ai candidati nel corso della prova preselettiva, non esista un riscontro obiettivo ed ufficiale, le risposte date dai candidati non possono ritenersi errate.

* * * 
TAR,  ric. n. 1907 – 2011

* * * 

N. 00979/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01907/2011 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2011, proposto da Stefanelli Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pagliarulo, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Ranieri in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, 2/A;

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di
Abbate Gabriella;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di incogniti estremi recante l’approvazione dell’elenco degli idonei ammessi alla prova scritta per la Regione Puglia, afferente la prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 per il concorso “per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”, indetto con Decreto del Direttore Generale – Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale scolastico, del 13.7.2011, nella parte in cui la ricorrente è esclusa;
– nonchè di tutti gli atti presupposti e connessi meglio specificati in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Gianluigi Giannuzzi, su delega dell’avv. Giovanni Pagliarulo, e Giovanni Cassano;
 

Rilevato che per le domande (in particolare i quesiti n. 28, n. 32, n. 37, n. 73 e n. 80) poste ai candidati nel corso della prova preselettiva svoltasi in data 12.10.2011 non esiste un riscontro obiettivo ed ufficiale;
Ritenuto conseguentemente che le risposte date dalla odierna ricorrente Stefanelli Anna ai quesiti predetti, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non possono essere valutate come errate;
Considerato che sussistono i presupposti cautelari, di cui all’art. 55 del codice del processo amministrativo, per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati limitatamente all’ammissione con riserva alle prove scritte di esame di parte ricorrente;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle prove scritte di esame.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)