Pubblico impiego – Concorso – Commissione giudicatrice – Obbligo di astensione – Nel caso in cui un commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere – Insussistenza – Limiti – Fattispecie – Rapporti di collaborazione di speciale rilievo ed intensità  -Sussistenza

àˆ di regola irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione nei concorsi universitari, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che la circostanza stessa deve ormai ritenersi, nella comunità  scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti. Tuttavia, l’inesistenza di un obbligo di astensione non è assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi di imparzialità  e di trasparenza dell’azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e intensità  speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica, come nel caso di specie, in cui la collaborazione scientifica tra il Presidente della Commissione e i due candidati risultati vincitori riguarda la quasi totalità  delle pubblicazioni presentate, oltre alla contitolarità  di brevetti ed altro.

N. 00088/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco De Leonardis, Marialaura Borrillo, Flavio Guidi, con domicilio eletto presso Piernicola De Leonardis in Bari, piazza A. Moro, n. 33/A; 

contro
Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; Commissione Procedura Selezione Presso il Dipartimento di Farmacia; 

nei confronti di
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Cardanobile, con domicilio eletto presso Fabio Cardanobile in Bari, Via Lucera, n. 4; 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Pasquale Medina e Marco Vitone, con domicilio eletto presso Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 193;
Giovanni Bottegoni, Alessia Carocci, Giuseppe Fracchiolla, Enza Lacivita; 

per l’annullamento, previa sospensiva dell’efficacia,
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 1556 del 23.4.2015, pubblicato sull’albo ufficiale il successivo 27.4.2015 e non comunicato all’odierna ricorrente, recante l’approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori universitari di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della L. n. 240/2010, per il SC 03/D1 – SSD CHIM/08 presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco; nonchè recante l’indicazione dei dott.ri -OMISSIS-“quali candidati più qualificati alla chiamata a professore universitario di seconda fascia” (doc.1);
– del decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” n. 323 del 10.2.2015, pubblicato sull’albo ufficiale il successivo 17.2.2015, recante la nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di n. 2 professori universitari di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 c. 1 della L. n. 240/2010, per il SC 03/D1 -SSD CHIM/08 presso il Dipartimento di Farmacia Scienze del farmaco (doc. 2);
– dei verbali della commissione (doc. 3 – 4 -5 -6) e, in particolare, nei limiti dell’interesse dell’odierna ricorrente: (i) del verbale n. 1 relativo alla riunione del 30.3.2015, nella parte in cui si afferma che non sussistono incompatibilità  tra i commissari e i candidati; della dichiarazione del commissario -OMISSIS-, allegata al predetto verbale n. 1, in cui si legge che il professore dichiara “che non sussistono ne situazioni di incompatibilità  di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile ne altri motivi di incompatibilità “; (ii) del verbale n. 3 relativo alla riunione del 13.4.2015, nella parte in cui, per ciascun candidato, individua i titoli che avrebbero formato oggetto di valutazione e formula i rispettivi giudizi collegiali; (iii) del verbale n. 4 relativo alla riunione del 14.4.2015 nella parte in cui riporta i giudizi sintetici formulati con riferimento ai singoli candidati e nella parte in cui indica i candidati-OMISSIS-“idonei alla chiamata a professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del Farmaco per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08- Chimica Farmaceutica”;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Francesco De Leonardis, Ines Sisto, Paola Di Brindisi, Pasquale Medina e Marco Vitone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I. La dott.ssa -OMISSIS- impugna gli atti relativi alla procedura di selezione per la chiamata di due professori universitari di seconda fascia, indetta con D.R. n. 3652 del 3.12.2014, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. 240/2010, presso il Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Con D.R. n. 323 del 10.02.2015, è stata nominata la Commissione giudicatrice che, nella seduta preliminare del successivo 30 marzo, dopo la dichiarazione dei membri nominati circa l’insussistenza di situazioni e motivi di incompatibilità , ha fissato i criteri di massima da utilizzare per la valutazione dei curricula, dei titoli, delle pubblicazioni e per l’accertamento della qualificazione didattica e scientifica dei candidati.
Con D.R. n. 1556 del 23.04.2015, pubblicato sull’albo Ufficiale il successivo 27.4.2015, sono stati approvati gli atti della suddetta procedura di selezione e sono stati indicati, quali candidati più qualificati alla chiamata, i dottori -OMISSIS- ed -OMISSIS-.
Con D.R. n. 1908 e D.R. n. 1909 del 19.05.2015, i suindicati candidati sono stati rispettivamente nominati professori universitari di seconda fascia.
A seguito dell’accesso agli atti della procedura, avvenuto in data 5.06.2015, la dott.ssa -OMISSIS-, che aveva presentato la propria candidatura nei termini fissati dal bando, riferisce di aver riscontrato una serie di vizi posti a fondamento del ricorso in epigrafe – notificato in data 26.06.2015 e depositato il successivo 13.07 -, proposto per i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge, in particolare, art. 97 Cost., art. 51 c.p.c., art. 5 D.R. n. 3000 del 29.09.2014 e art. 6 -bis L. 241/1990.
La ricorrente lamenta la illegittima composizione della commissione giudicatrice, per violazione dell’obbligo di astensione di un membro, ritenuto sussistente a causa di allegate cause di incompatibilità  tra il Presidente della Commissione e i due candidati risultati vincitori, con conseguente illegittimità  degli atti dalla stessa adottati.
Evidenzia che, dalla consultazione dei curricula, degli elenchi dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai canditati -OMISSIS-risulterebbe la stabile e non occasionale collaborazione scientifica esistente tra gli stessi e il Prof. -OMISSIS-, Presidente della commissione, desumibile, in particolare, dall’elenco delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione e dalla contitolarità  di brevetti ed altro.
2) Violazione degli artt. 1 e 9 del D.R. n. 3652 del 3.12.2014, recante il Bando di concorso e dell’art. 6, comma 1 lett. b) del D.R. n. 3000 del 29.09.2014, recante il “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 8 e 24 della L. 240/2010”. Eccesso di potere per disparità  di trattamento.
La ricorrente censura l’operato della commissione per aver omesso di applicare, o aver applicato erroneamente, i criteri e i parametri di valutazione previamente determinati nel corso della riunione del 30.03.2015.
Con riferimento alla valutazione dell’attività  didattica, di didattica integrativa e dei servizi prestati deduce, in particolare, l’omessa valutazione della “continuità  della tenuta dei corsi di insegnamento” che, invece, sarebbe stata espressa per i candidati -OMISSIS-e -OMISSIS-.
Censura, altresì, il giudizio espresso dalla Commissione con riferimento alla produzione scientifica, sia relativamente alla continuità  temporale, sulla quale non avrebbe dovuto incidere il congedo per maternità  usufruito dalla ricorrente, dal 23.01.2012 al 21.02.2012 e dal 10.03.2014 al 12.04.2014, sia per quanto concerne l’omessa applicazione del criterio di valutazione dell’apporto individuale dei candidati a lavori in collaborazione, rilevando l’ordine dei nomi nelle pubblicazioni e l’essere “autore di riferimento”.
II. Il 18.07.2015 si è costituito in giudizio il controinteressato Dott. -OMISSIS-, risultato vincitore all’esito della selezione e il successivo 24.07.2015 si è costituito anche l’altro controinteressato, il Dott. -OMISSIS-, anch’egli in qualità  di candidato risultato vincitore della selezione per cui è causa, argomentando a favore della legittimità  della procedura selettiva e dell’operato della commissione.
Il Dott. -OMISSIS-ha replicato al primo motivo di ricorso, richiamando la giurisprudenza secondo cui non comporta obbligo di astensione di un componente della Commissione giudicatrice di concorso, la circostanza che un commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme, una o più opere.
Ha sostenuto l’inammissibilità  e l’infondatezza anche del secondo motivo, rivendicando l’ampia discrezionalità  della commissione giudicatrice nella valutazione dell’attività  didattica, di didattica integrativa e dei servizi prestati.
Analogamente ha replicato agli altri motivi di ricorso ritenendo che la commissione, nella valutazione, si sia attenuta a tutti i criteri indicati nel verbale n. 3 del 13.04.2015 e che le valutazioni rese dalla commissione costituiscano tipica espressione della discrezionalità  tecnica, censurabile solo in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti od irragionevoli.
Nella memoria depositata il 26.08.2015, la difesa del Dott.-OMISSIS-ha anch’essa replicato ai motivi di ricorso, chiedendone la reiezione.
Ha principalmente evidenziato l’assenza di “ragioni ulteriori”, oltre alla “collaborazione scientifica” che sarebbero necessarie per far ritenere sussistente la causa di incompatibilità  del commissario.
III. In data 25.07.2015, si è costituita in giudizio anche l’Università  degli Studi di Bari, per resistere al ricorso, senza svolgere difesa e depositando documenti riferiti alla procedura Selettiva per cui è causa.
IV. All’udienza camerale del 2.09.2015, le parti hanno rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Successivamente le parti hanno depositato memorie e documenti, ribadendo le contrapposte posizioni.
V. All’udienza pubblica del 14.01.2016, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Il ricorso deve essere accolto, attesa la fondatezza assorbente del primo motivo di ricorso.
Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale, formatosi sulla questione dell’obbligo di astensione dei membri della Commissione nei pubblici concorsi, a fronte della ricorrenza di cause di incompatibilità , (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, sent. 1788 del 9.04.2015, sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, 1 aprile 2011, n. 2881; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 28 maggio 2012, n. 2502), ai sensi del quale è di regola irrilevante la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere.
Secondo il riferito orientamento, richiamato anche dalla difesa dei controinteressati costituiti, tale circostanza deve ormai ritenersi, nella comunità  scientifica, consueta (e addirittura fisiologica), in quanto risponderebbe alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.
Tuttavia, come pure condivisibilmente affermato in giurisprudenza (Consiglio Stato, sez. VI, sent. 6364 del 9.04.2015), “l’inesistenza di un obbligo di astensione non è assoluto ed incondizionato, dovendo invece essere considerato esistente ed applicabile, a salvaguardia di evidenti ed elementari principi generali di imparzialità  e di trasparenza dell’azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo ed intensità  speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica” (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, sent. 2276 del 3.05.2013, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755; Tar Molise, 10 aprile 2012, n. 136; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 26 ottobre 2012, n. 4294).
VII. Orbene, nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che sussista tale ipotesi derogatoria rispetto al menzionato principio generale.
Come infatti risulta dalla documentazione agli atti di causa e come evidenziato in ricorso, la collaborazione scientifica tra il Presidente della Commissione Giudicatrice, prof. -OMISSIS- e i due candidati poi risultati vincitori, i dott.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non può essere considerata sporadica od occasionale, ma stabile e duratura.
Il prof. -OMISSIS- è Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia – settore concorsuale 03/D1, SSD CHIM/08- dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
Con riferimento al candidato -OMISSIS-, dal curriculm vitae, presentato ai fini della partecipazione alla Selezione per cui è causa, si evince che egli ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Chimica del Farmaco presso l’Università  degli Studi di Bari, nel 2003, avendo come tutor il Prof. -OMISSIS-.
Dal 2004 il dott. -OMISSIS-è stato prima titolare di borsa di studio post-dottorato, successivamente Ricercatore e poi titolare di corsi presso l’Università  di Bari, facoltà  di Farmacia.
Nel presentare la domanda di partecipazione alla Selezione in questione, egli ha elencato n. 42 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed, delle quali addirittura in n. 41 il Prof. -OMISSIS- figura anch’egli tra gli autori.
Ha indicato anche due brevetti, nei quali compare, tra i contitolari, il Prof. -OMISSIS-.
Per quanto riguarda il candidato -OMISSIS-, come si evince dal relativo curriculum vitae, egli ha conseguito il titolo di dottore di Ricerca in Chimica del Farmaco, presso l’Università  degli Studi di Bari, presentando la tesi di cui Relatore è stato il Prof. -OMISSIS-.
All’interno del Dipartimento di Farmacia – Scienze del Farmaco, della medesima Università , il Dott.-OMISSIS-è ricercatore dal 2002 e successivamente Professore Aggregato.
Il Dott.-OMISSIS-ha elencato, ai fini della partecipazione alla Selezione di cui poi è risultato vincitore, n. 60 pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed, di cui in n. 51, tra gli autori figura anche il Prof. -OMISSIS-.
Ha indicato, inoltre, i contributi ai capitoli di due libri, nei quali tra gli autori compare il Prof. -OMISSIS-, con il quale il candidato indica anche la contitolarità  di un brevetto.
Da quanto esposto si evince che la collaborazione tra il Prof. -OMISSIS- e il Dott. -OMISSIS-integra senz’altro gli estremi di un rapporto di collaborazione di speciale rilievo ed intensità , che avrebbe comportato l’obbligo di astensione da parte del Presidente della Commissione. Analogamente si rileva con riferimento alla natura del rapporto tra il Prof -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-.
Tale obbligo assicura la tutela della par condicio dei candidati e della realizzazione dell’interesse della stessa Università  ad una valutazione comparativa assolutamente limpida ed imparziale, ai fini di una scelta del migliore, non condizionabile dalla pregressa sussistenza di rilevanti rapporti personali.
VIII. Nè appare idonea a superare la ricorrenza dell’obbligo di astensione, la tesi prospettata dalla difesa del dott. -OMISSIS-, secondo cui le cause di incompatibilità , così come stabilite dall’art. 51 c.p.c. hanno carattere tassativo, da ricondurre a ragioni di parentela, amicizia o inimicizia personale, interessi da intendere nel senso strettamente economico o ancora a peculiari rapporti con una delle parti.
A riguardo il Collegio, da un alto, rileva come nel caso in esame ricorra l’ipotesi della sussistenza di “peculiari rapporti” tra membro della Commissione e le parti che hanno vinto la Selezione, dall’altro, condivide quanto affermato dalla giurisprudenza sul punto.
L’applicazione dell’art. 51 c.p.c alla realtà  del mondo accademico ne impone, infatti, l’adattamento, in quanto i rapporti continuativi di collaborazione scientifica rappresentano di per sè non solo indice di conoscenza -se non anche di familiarità  e apprezzamento personale-, ma anche fonte di sostanziale utilità  sia per il professore, che di tale collaborazione si avvale per le proprie attività  di ricerca e di didattica, sia per il collaboratore, che acquisisce nozioni e possibilità  di introduzione nel mondo scientifico, con presumibile convergenza di interessi.
In tale contesto, il carattere economico degli interessi coinvolti può essere anche implicito, o indiretto, ovvero sussistente in termini di utilità  e reciproca convenienza.
Si è affermato in proposito che “con particolare riferimento, pertanto, ai numeri 1 e 4 del citato articolo 51 cod. proc. civ., non può che ritenersi incompatibile con il ruolo di commissario d’esame il docente, chiamato ad esprimere una valutazione comparativa di candidati, uno dei quali sia dello stesso stabile collaboratore, anche soltanto nell’attività  accademica e/o pubblicistica: l’apprezzamento da esprimere in tale contesto, circa le attitudini dei concorrenti, potrebbe infatti essere determinato da fattori di stima e conoscenza a livello personale, o dalle possibili ricadute delle scelte da operare sul rapporto di collaborazione instaurato, così come il giudizio di valore, da esprimere sui lavori scientifici dei medesimi concorrenti, difficilmente potrebbe restare pienamente imparziale, quando una parte rilevante della produzione pubblicistica di un candidato fosse riconducibile anche al soggetto, chiamato a formulare tale giudizio”.
Nella medesima pronuncia si precisa che “La situazione appena descritta appare, nella fattispecie, di particolare evidenza, tanto da escludere i presupposti della giurisprudenza richiamata da entrambe le parti appellanti: giurisprudenza che – oltre ad essere stata citata sulla base di alcune enunciazioni, avulse dallo specifico contesto di riferimento – deve comunque, ad avviso del Collegio, essere intesa nella accezione più rigorosa, con esclusione dell’incompatibilità  di cui trattasi nei soli casi di collaborazione che possa essere ricondotta alle ordinarie relazioni accademiche o resa inevitabile dal settore particolarmente specialistico di ricerca, in modo tale da rendere non presumibile una qualsiasi preferenza personale del commissario d’esame per un singolo candidato”. (Consiglio Stato, sez. VI, sent. 1788 del 9.04.2015).
IX. La fondatezza della censura in esame non viene scalfita nemmeno dalla previsione di cui all’art. 8 del Bando, invocata dal controinteressato Dott. -OMISSIS-, che fissa il termine perentorio di sette giorni per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
La questione della sussistenza dell’obbligo di astensione, infatti, è distinta dalla facoltà  di ricusazione riconosciuta in capo ai candidati che hanno preso parte alla Selezione.
Tale obbligo discende non solo dai principi generali e costituzionali vigenti in materia, che richiedono l’assoluta imparzialità  dell’organo decidente, ma anche dallo stesso bando di concorso, in base al quale esso è configurabile, senza sbarramenti temporali, per la semplice sussistenza della causa di incompatibilità .
X. Analogamente non risulta dirimente neanche il riferimento del Dott.-OMISSIS-al presunto ridotto numero dei “cultori” della materia altamente specialistica quale quella di cui al settore scientifico disciplinare CHIM/08, presso il Dipartimento di Farmacia -Scienze del Farmaco. Oltre ai Professori menzionati dalla difesa del Dott. -OMISSIS-, nel Dipartimento suindicato risultano, infatti, altri docenti di prima fascia. A ciò si aggiunga che, a fronte dell’eventuale riscontro della ricorrenza dell’obbligo di astensione in capo a ciascuno dei docenti del Dipartimento, sarebbe stata senz’altro condivisibile la formazione di una diversa commissione esaminatrice, da comporre anche attraverso il ricorso ad un ulteriore membro esterno all’Ateneo.
Tale scelta, peraltro, sarebbe risultata conforme alla previsione di cui all’art. 6 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n. 240”, di cui al D.R. n. 3000 del 29.09.2014 dell’Università  degli Studi di Bari, nel quale al comma 2, si specifica che la “Commissione è composta da tre Professori di ruolo di I fascia, di cui almeno uno esterno all’Ateneo”.
Il ricorso ad ulteriore membro esterno, attinto dalla comunità  scientifica nazionale, sarebbe risultata una scelta tanto più espressione dell’imparzialità  nell’espletamento della procedura selettiva, laddove si consideri che, entrambi i candidati risultati vincitori e la medesima ricorrente hanno svolto la prevalente attività  di studio e accademica proprio all’interno dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
XI. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, attesa la fondatezza dell’esaminato primo profilo di censura, avente carattere del tutto preliminare ed assorbente rispetto agli altri, da cui consegue l’annullamento degli atti impugnati, senza necessità  di esaminare gli altri motivi di ricorso.
L’effetto conformativo della presente pronuncia implica, infatti, la reiterazione della procedura concorsuale da parte di una diversa commissione.
XII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” e sono liquidate come da dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti delle altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge ivi compresa la refusione del contributo unificato, mentre le compensa nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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