In tema di prova concorsuale per l’accesso al pubblico impiego, le fonti del diritto comunitario rientrano pacificamente nel programma di studio del diritto amministrativo, nella parte relativa, appunto, alle fonti del diritto e, pertanto, deve essere dichiarato infondato il ricorso con cui si sostenga invece che le stesse non fossero attinenti alle materie previste dal bando ed in particolare al diritto amministrativo.
N. 00408/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00376/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 376 del 2011, proposto da:
Gaetano Depalo, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Catapano, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Bari, Piazza Massari
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Cuocci Martorano e Rossana Monica Danzi, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, n. 33
nei confronti di
Antonio Memeo
per l’annullamento,
previa misura cautelare,
a) della determinazione dirigenziale n. 2792 del 24.12.2010, pubblicata il 3.1.2011, avente ad oggetto “Selezione interna per n. 2 posti per Esperto opere e impianti Cat. D/1 – Approvazione verbali Commissione esaminatrice – Approvazione graduatoria”;
b) della determinazione dirigenziale n. 2906 del 31.12.2010, di inquadramento del personale vincitore della predetta selezione;
c) degli eventuali atti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Ruggiero Catapano e Domenico Cuocci Martorano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato, in qualità di dipendente del Comune di Barletta, alla procedura selettiva interna per la copertura di due posti di “esperto opere e impianti (categoria D1)” indetta dallo stesso Comune.
Dopo aver superato la prova scritta ha sostenuto gli orali, risultando non idoneo.
Impugna pertanto gli atti in epigrafe, denunciandone l’illegittimità per travisamento e manifesta incongruenza, sulla base dell’assunto che una delle domande rientranti nella terna predisposta dalla Commissione di concorso e occorsa al ricorrente riguarderebbe una materia del tutto estranea alle previsioni del bando.
Si è costituito il Comune di Barletta, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
All’udienza del giorno 19 dicembre 2013 la causa è passata in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione proposta dal Comune in quanto il ricorso è palesemente infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
L’avviso di selezione interna per esami, bandito dal Comune per la copertura di 2 posti di “esperto opere e impianti – Cat. D1”, prevedeva che la prova orale avesse ad oggetto le materie della prova scritta, ossia:
– Informatica avanzata, diritto amministrativo con riferimento al diritto degli Enti Locali, al Comune, agli atti amministrativi, al rapporto di lavoro e alla comunicazione pubblica; procedimento amministrativo, privacy, elementi di psicologia del lavoro;
– I fattori di sviluppo locale, innovazione istituzionale, finanziamenti ed incentivi per lo sviluppo locale, ambiente sostenibile.
– Workshop/Training on the job.
La domanda contestata dal ricorrente aveva ad oggetto “Le fonti del diritto comunitario”.
Orbene, è evidente che una simile domanda, considerata la genericità della formulazione, non può non ritenersi compresa nel programma d’esame del concorso.
Le fonti del diritto comunitario (rectius: dell’Unione Europea), infatti, rientrano pacificamente nel programma di studio del diritto amministrativo, nella parte relativa, appunto, alle fonti del diritto, come è agevolmente constatabile attraverso un esame della più diffusa manualistica del settore.
Nello stesso senso militano le considerazioni espresse dalla difesa comunale, secondo le quali, per un verso, sulla base del disposto dell’art. 117 Cost., “l’analisi delle stesse fonti del diritto amministrativo non può prescindere dalla verifica di quelle comunitarie, particolarmente sensibili nell’orientare la normativa interna in determinati settori” e, per altro verso, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 “l’azione amministrativa è retta dai principi dell’ordinamento comunitario”.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
La natura della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)