Pubblico impiego – Concorsi – Graduatoria – Impugnazione – Difetto requisiti soggettivi vincitore – Tutela cautelare – Merita accoglimento 

 
In ipotesi di impugnativa di una graduatoria di merito esitata dall’espletamento di una procedura selettiva, la mancanza in capo alla controinteressata  alla data di scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione di uno dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, quale l’iscrizione nell’albo professionale, invece solo successivamente acquisita, integra gli estremi per la concessione della richiesta sospensiva.
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Vedi Cons. St., sez. III, ordinanza 14 marzo 2014, n. 1119 – 2014; ric. n. 1611 – 2014
 

N. 00707/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01463/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2013, proposto da:

Elena Iacovelli, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Macchia e Grazia Muschitelli, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5;

contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la medesima in Bari, Lungomare Starita n. 6; 

nei confronti di
Paola Masciandaro, rappresentata e difesa dall’avv. Cataldo Balducci, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via Putignani, n. 12/A; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
previa sospensiva
– della graduatoria di merito, contenuta nella deliberazione del D.G. ASL BA n. 1445 del 25.7.2013;
– nonchè di ogni altro atto premesso e/o presupposto, ove anche non conosciuto, e in particolare:
– del provvedimento di ammissione dei candidati, contenuto nella deliberazione del D.G. ASL BA n. 1032 del 4.6.2013;
– del verbale n. 1 del 17.6.2013 della commissione esaminatrice della procedura concorsuale de qua;
– del verbale n. 2 del 22.7.2013 della commissione esaminatrice della procedura concorsuale de qua;
– della deliberazione del D.G. ASL BA n. 0046 del 14.1.2013;
– del “Bando di avviso Pubblico”, indetto ed a firma del D.G. ASL BA, pubblicato sul B.U.R.P. n. 16 del 31.1.2013;
– nonchè, per la declaratoria della nullità  e/o comunque della invalidità  del contratto/convenzione, eventualmente sottoscritto da ASL BA e dalla controinteressata;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari e di Paola Masciandaro;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Lorenzo Macchia, Grazia Muschitelli, avv. Carmine Cagnazzo, su delega dell’avv. E. Trotta e avv. Giuseppe Cozzi, su delega del’avv. Cataldo Balducci;
 

Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione della presente fase, che il ricorso sia supportato da un adeguato fumus, tenuto conto che costituisce circostanza provata per tabulas – ammessa peraltro dalla stessa Amministrazione intimata nonchè dalla controinteressata – l’iscrizione di quest’ultima all’Ordine dei Biologi in data successiva alla scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva, in evidente contrasto con le previsioni espresse dell’avviso pubblico;
Ritenuto di riservare alla fase più appropriata del merito la disamina di ogni altra questione, anche relativamente alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità  del ricorso;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase in considerazione dei tratti peculiari della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23 ottobre 2014.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)