Pubblica sicurezza – Revoca patente di guida – Persona sottoposta a misure di prevenzione – Legittimità 

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità  dell’art. 120, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 in relazione all’art. 130 del medesimo decreto, deve escludersi la possibilità  di adottare la revoca automatica della patente di guida solo nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione; di contro deve ritenersi legittimo, pur nella sommaria delibazione cautelare, il provvedimento che dispone la revoca del titolo abilitativo nei confronti di coloro che sono all’attualità  sottoposti a misure di prevenzione.

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Vedi TAR, ric. n. 1371 – 2012

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N. 00852/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01371/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2012, proposto da:

Angelo Locorotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Pasculli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Bavaro in Bari, corso Vittorio Emanuele, n. 172;

contro
Ministero dell’Interno – U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) delle determinazioni assunte dal Prefetto della Provincia di Bari e di cui al provvedimento prot. n. 631/12 – 26412/area III/pat. del 03.07.2012, notificato in data 05.08.2012 con il quale il Prefetto della Provincia di Bari ha disposto la revoca della patente di guida cat. b n. ba2324102y del 27.04.1983 rilasciata dalla m.c.t.c. di Bari;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, comunque lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Nicola Pasculli e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari;
 

CONSIDERATO che, ad un esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che deve ritenersi esclusa la possibilità  di adottare la revoca automatica della patente solo nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità  dell’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 in relazione all’art. 130, comma 1 lett. b) del medesimo decreto, ma non nei confronti di coloro che sono all’attualità  sottoposti a misure di prevenzione, come nella fattispecie oggetto di gravame;
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
Condanna il sig. Angelo Locorotondo al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) in favore di parte resistente.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)