Deve ritenersi illegittimo il decreto, emanato ex art. 39 T.U.L.P.S., di revoca del permesso di detenere armi munizioni e materie esplodenti in quanto fondato su di una sola denuncia sporta nei confronti del ricorrente, in assenza di altro riscontro fattuale a sostegno di quanto denunciato e di alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità del ricorrente in ordine alla detenzione di armi.
N. 00946/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01885/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1885 del 2011, proposto da:
Leonardo Andriotta, rappresentato e difeso dall’avv. Rosario Marino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto ex art. 39 T.U.L.P.S., avente ad oggetto la revoca del permesso di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, emesso nei confronti del sig. Andriotta Leonardo I’1/06/2011
e notificato l’11.07.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e uditi l’avv. Rosa A. Mennuni, su delega dell’avv. Rosario Marino, per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Francesco Massimo Manzari, per le Amministrazioni resistenti;
Rilevato che, al sommario esame proprio della presente fase, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, in quanto il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla denuncia sporta nei confronti del ricorrente, non sussistendo alcun altro riscontro fattuale a sostegno di quanto denunciato nè alcun altro elemento che evidenzi il venir meno dell’affidabilità del ricorrente in ordine alla detenzione di armi, presupposto per l’adozione del provvedimento impugnato;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 giugno 2012.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Paolo Amovilli, Referendario
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)