Processo amministrativo – Tutela cautelare monocratica – Pregiudizio immediato grave e irreparabile – Sussiste – Fattispecie

Ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza del periculum in mora,necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, qualora il provvedimento impugnato produca i propri effetti in data anteriore alla fissazione della camera di consiglio (nel caso di specie il termine di efficacia della licenza all’espletamento dei servizi di vigilanza mediante particolari guardie giurate, oggetto di revoca, era fissato in data anteriore alla prima camera di consiglio utile).

N. 00104/2014 REG.PROV.CAU.
N. 00233/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
 
DECRETO
 
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2014, proposto da: 
Antonio Caso, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Carbone e Sabino Persichella, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabino Persichella in Bari, via P.Amedeo, 197; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’Interno; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del Decreto del Prefetto della Provincia di Foggia del 20 gennaio 2014 – prot. n. 001949-, notificato il successivo 24.1.2014, di revoca della autorizzazione n. 3462/Area I Bis del 2 magio 2011 e successivo provvedimento di pari numero in data 27 giugno 2011, relativa all’espletamento, mediante guardie particolari giurate, di servizi di vigilanza generica nel territorio dei Comuni di Apricena, San Severo, Poggio Imperiale, Lesina, San Paolo Civitate, Chieuti, Serracapriola e Torremaggiore
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e segnatamente, ove occorra, di tutte le note informative rese nel procedimento di revoca dalla Questura di Foggia e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia;
nonchè per il risarcimento
dei danni che dovessero derivare alla ricorrente dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che ricorrono i presupposti di estrema gravità  e urgenza del periculum in mora necessari per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica presidenziale, atteso che il termine di efficacia della licenza oggetto di revoca risulta fissato alla data del 23 febbraio 2014;
 

P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure monocratiche fino al 13/3/2014.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 marzo 2014.
Il presente decreto sarà  eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 19 febbraio 2014.
 
 
 
 
 




  Il Presidente
  Antonio Pasca







DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)