Processo amministrativo – Tutela cautelare – Assenza periculum in mora – Necessità  del contraddittorio tra le parti – Incompatibilità  con trattazione sommaria  

In assenza di ragioni di estrema gravità  e urgenza, la necessità  di un approfondimento in contraddittorio tra le parti, in ordine ad una delle censure prospettate dal ricorrente, si rende incompatibile con una trattazione sommaria della causa e, conseguentemente, con l’accoglimento della domanda cautelare. 

N. 00535/2013 REG.PROV.CAU.
N. 01076/2013 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2013, proposto da:

Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro – Cons. Coop. Soc. Coop. Capogruppo Rti Con Ing. Orfeo Mazzitelli, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanna Corrente, Nino Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa in Bari, via Andrea Da Bari, n.35;

contro
Ferrotramviaria S.p.A. – Ferrovie del Nord Barese; 
Ferrotramviaria S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso Angelo Donato in Bari, via P.Amedeo n.25; 

nei confronti di
Salvatore Matarrese S.p.A. Capogr. A.T.I. con Alstom Ferroviaria S.p.A. e Fersalento S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, n.150; 
Alstom Ferroviaria S.p.A., Fersalento S.R.L.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 1496 del 21 giugno 2013, con la quale si è disposta la definitiva aggiudicazione della gara ad oggetto “la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del raddoppio della tratta Ruvo di Puglia – Corato della linea ferroviaria Bari -Barletta” al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo la società  Salvatore Matarrese S.p.A.;
di ogni altro atto presupposto, ivi compresi i verbali della Commissione giudicatrice:
– del 15 novembre 2012 e del 16 novembre 2012;
– del 5 dicembre 2012;
– delle sedute riservate del 6 dicembre 2012, 12 dicembre 2012, 20 dicembre 2012, 10 gennaio 2013, 15 gennaio 2013, 24 gennaio 2013, 7 febbraio 2013, 22 febbraio 2013, 1 marzo 2013;
– dell’8 marzo 2013;
del contratto di appalto, ove nelle more sottoscirtto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrotramviaria S.p.A. e di Salvatore Matarrese S.p.A. Capogr.A.T.I. Con Alstom Ferroviaria S.p.A. E Fersalento S.R.L.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giovanna Corrente, Nino Matassa, Massimo Gentile e Gennaro Notarnicola;
 

Ritenuto che non risultano evidenziate ragioni di estrema gravità  ed urgenza, anche alla luce dei tempi complessivi della procedura ad evidenza pubblica;
ritenuto che l’ultima delle censure prospettate (in relazione alla quale è stata preannunciata la proposizione di un ricorso incidentale da parte dell’aggiudicataria) è quella sulla quale si appunta la necessità  di un approfondimento in contraddittorio tra le parti, non compatibile con una trattazione sommaria;
ritenuto, pertanto, necessario esaminare nel merito la controversia;
ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia , respinge l’istanza cautelare e fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 30.1.2014.
Spese integralmente compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)