Processo amministrativo  – Richiesta decreto ingiuntivo – A seguito di adempimento del debito da parte della p.A. –  Condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. – Possibilità  – Ragioni

Il pagamento effettuato prima dell’emissione del decreto ingiuntivo determina la sostanziale illeggittimità  del decreto stesso successivamente emesso, precludendo al debitore la facoltà  di avvalersi della notifica dello stesso, divenuto ormai invalido ed esponendolo all’applicazione dell’art. 96 comma 1 ove prosegua l’azione monitoria con colpa grave, stante la consapevolezza dell’intervenuta estinzione del debito (nella specie, il resistente ha notificato tardivamente il decreto ingiuntivo al Ministero che nelle more dello stesso aveva provveduto a liquidare l’intero importo).

N. 00949/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01910/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sull’opposizione alo decreto ingiuntivo n. 84/2011 pronunziato sul ricorso numero di registro generale 1910 del 2010, proposto da: Sebastiano Ricci, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Roberto Toscano e Gaetano Giampalmo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via P.Amedeo n. 198; 

contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stesa domiciliata in Bari, alla via Melo, 97; 

per la revoca
del decreto ingiuntivo n. 84/2011 emesso in data 19.2.2011 e depositato in data 23.2.2011 dal T.A.R. Puglia – Bari, notificato in data 1.4.2011, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Giustizia “di pagare in favore del ricorrente e per esso la somma complessiva di € 296,92 oltre interessi come per legge sino al soddisfo, nonchè le spese del presente procedimento, liquidate secondo il valore della stessa prevista nella tabella A-VII del D.M. n. 127/2004, in complessive € 156,00 (di cui €116,00 per diritti; € 40,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitanziaria, Casa Circondariale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Gaetano Giampalmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto ingiuntivo n. 84/2011 emesso in data 19.2.2011 e depositato in data 23.2.2011, il Ministero resistente è stato condannato al pagamento in favore del sig. Sebastiano Ricci della somma di € 296,92 corrispondente al trattamento economico per le missioni svolte nel 2009, oltre interessi sino al soddisfo e spese per la procedura monitoria; queste ultime liquidate in complessivi € 156,00 (di cui €116,00 per diritti; € 40,00 per onorari) oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Il sig. Ricci ha poi provveduto a notificare in data 1.4.2011; nelle more, tuttavia, l’Amministrazione aveva provveduto a liquidare l’intero importo con due ordini di pagamento rispettivamente emessi in data 15.10.2010 e 15.12.2010.
Avverso il predetto decreto ha dunque proposto opposizione il ministero della Giustizia con atto notificato in data 6 maggio 2011 nel quale sostiene che, essendo intervenuto il pagamento in epoca addirittura anteriore all’emissione del decreto stesso e mancando un precedente atto di costituzione in mora, il decreto dovrebbe essere revocato e non sarebbero dovuti gli interessi nè il rimborso delle spese sostenute per la procedura monitoria.
2.- In sintesi, l’intera sorte capitale risulta versata; la contestazione concerne gli interessi e le spese di giudizio che il Ministero resistente pretende di non dover corrispondere sulla scorta di una recente pronunzia della Cassazione (la n.9033 del 2010).
Il precedente richiamato, sul quale si fonda l’intera contestazione, ha invero statuito il principio per cui il discrimen è rappresentato dall’emissione del decreto ingiuntivo; il pagamento effettuato prima di tale momento determina la sostanziale illegittimità  del decreto successivamente emesso precludendo al debitore la facoltà  di avvalersi della notifica dello stesso, divenuto ormai invalido, esponendolo all’applicazione dell’art.96 c.p.c., comma 1 ove prosegua l’azione monitoria con colpa grave, stante la consapevolezza dell’intervenuta estinzione del debito.
Il Collegio ritiene di aderire a tale orientamento; accoglie pertanto l’opposizione proposta dal Ministero, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sull’opposizione, come in epigrafe proposta, l’accoglie e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.84/2011. Condanna il sig. Ricci alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, liquidandole in complessivi € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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