Deve ritenersi meritevole di accoglimento l’istanza cautelare formulata per inibire un’ingiunzione a demolire, qualora il punto nodale della decisione risieda nella individuazione del tempo di costruzione dell’opera che incide sul relativo regime giuridico autorizzatorio-concessorio e sulla conseguente verifica di abusività . In tal caso – dovendosi svolgere ulteriori accertamenti con particolare riferimento alla tecnica costruttiva – la demolizione pregiudicherebbe definitivamente la possibilità di svolgere l’istruttoria (il TAR ha precisato che, in tal caso, la richiesta sospensione del provvedimento gravato risponde all’esigenza probatorio-conservativa, oltre che cautelare).
N. 00044/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01664/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1664 del 2015, proposto da:
Maria Giovanna Ferrara, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Follieri, Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, n.14;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Marchesani, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di San Giovanni Rotondo del 23.10.2015, n.122, con la quale è stato ingiunto alla ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01, di demolire le opere abusivamente eseguite sul fondo ubicato in Via Valle Oscura, in agro di San Giovanni Rotondo, ovvero di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell’atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Ilde Follieri;
Vista la tardività , a fini cautelari, della costituzione del Comune (costituitosi il giorno dell’udienza), il cui difensore era assente al momento della discussione orale;
rilevato che il punto nodale della decisione risiede nella individuazione del tempo di costruzione dell’opera oggetto di controversia che incide sul relativo regime giuridico autorizzatorio-concessorio e sulla conseguente verifica di abusività ;
rilevato che le argomentazioni esposte in ricorso non paiono sfornite di ragionevole fondamento;
ritenuto che sia necessario svolgere, in sede di merito, ulteriori accertamenti il cui onere probatorio grava – in prima battuta- sulle parti (in particolare avendo anche riguardo alla tecnica costruttiva) che vengono, sin d’ora, invitate a depositare idoneo materiale istruttorio ;
rilevato che la demolizione pregiudicherebbe definitivamente la possibilità di svolgere tali accertamenti;
ritenuto, pertanto, che la richiesta sospensione del provvedimento gravato risponde all’esigenza probatorio-conservativa, oltre che cautelare;
ritenuto che le spese della presente fase deroghino alla soccombenza attesa la incertezza relativa allo stato di fatto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica di Gennaio 2017, come da calendario da definirsi. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)