Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Inerzia del ricorrente – Argomento di prova – Sopravvenuta carenza di interesse    

In assenza delle formalità  prescritte per la rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il giudice può desumere, anche dal comportamento inerte di parte ricorrente, argomenti di prova in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, dunque dichiarare l’improcedibilità  del ricorso. 

N. 01335/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2009, proposto da Logis s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale La Pesa, con domicilio eletto in Bari, via Putignani, 56;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate – Ufficio Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Equitalia E.TR. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Ivana Carso, con domicilio eletto in Bari, via Abbrescia, 64;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota datata 21 novembre 2008, ricevuta in data 6 dicembre 2008, della Equitalia Service Business Unit di Bari – Settore Provvedimenti di Dilazione con cui si comunica che non è possibile accogliere l’istanza prodotta dalla ricorrente in data 31 luglio 2008 e tesa alla rateazione del pagamento degli importi di cui alle cartelle n. 014 2008 0018106646000 e n. 014 2007 0079341103000 per un importo totale di € 44.748,26 per “presenza altri carichi pendenti non inseriti in istanza, cartella non dilazionabile n. 01420040080347978000, il bilancio e l’indice di liquidità  non sono congrui”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto,connesso o successivo, quand’anche ignoto, purchè lesivo;
e per il riesame dell’istanza proposta dalla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Bari e di Equitalia E.TR. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4 e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nell’udienza pubblica del giorno 24 luglio 2013 per il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Bari il difensore avv. Francescomassimo Manzari;
 

Rilevato che con ordinanza collegiale n. 690/2013 questo T.A.R., al fine di verificare l’esito del riesame prescritto con il provvedimento cautelare n. 228/2009 e la permanenza dell’interesse al ricorso della società  istante, ordinava alle parti di fornire chiarimenti scritti;
Rilevato che a detta ordinanza non è seguita alcuna risposta, non avendo parte ricorrente depositato memoria conclusionale;
Rilevato, altresì, che in forza dell’art. 84, comma 4 cod. proc. amm. “Anche in assenza delle formalità  di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.”;
Ritenuto che dal comportamento inerte di parte ricorrente possono desumersi – ai sensi della citata disposizione – argomenti di prova in ordine alla sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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