Nel giudizio avente a oggetto procedure di gara, l’esame del ricorso principale precede quello dell’incidentale c.d. “paralizzante” in caso di manifesta infondatezza, inammissibilità , irricevibilità o improcedibilità idonee a travolgere sia il ricorso incidentale sia gli eventuali motivi aggiunti. e il ricorso incidentale ˜paralizzante’, va esaminato prioritariamente il ricorso principale, quando esso risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile, in quanto l’evidente inammissibilità , infondatezza e/o improcedibilità travolge sia il ricorso incidentale sia gli eventuali motivi aggiunti.
N. 01083/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01216/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa di Costruzioni “Litterio Geom. Antonio”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;
contro
Comune di Carapelle, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Vitto, con domicilio eletto presso l’avv. Rosa Cerabino in Bari, alla via Melo n. 141;
nei confronti di
Cavecon s.r.l., in persona del legale rappresentanet p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Clemente Manzo, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; Pignataro Costruzioni Generali s.r.l., C.G.S. s.r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
in via principale: a) del verbale di aggiudicazione provvisoria del 29.5.2013 relativo ai “Lavori di sistemazione idraulica del territorio comunale” del Comune di Carapelle e della relativa determinazione del Settore Tecnico n. 99 del 18.6.2013, nella parte in cui ammette alla procedura di gara l’impresa “Pignataro costruzioni Generali srl” e determina la soglia di anomalia e la media in virtù anche dell’offerta dell’impresa anzidetta;
b) della determinazione del Settore Tecnico n. 112/2013 con cui il Comune di Carapelle ha disposto, in autotutela, la revoca della precedente determinazione n. 99/2013 di aggiudicazione definitiva della gara alla ditta “LITTERIO Geom. Antonio” e l’annullamento del verbale di gara del 29.5.2013;
c) della determinazione n. 122 del 26.7.2013 di approvazione del secondo verbale di gara del 22.7.2013 e del relativo verbale di gara con cui è stata rideterminata la soglia di anomalia e le relative medie ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori all’impresa “CAVECON srl”;
d) della nota prot. n. 320 del 26.7.2013 del Responsabile del Procedimento;
e) della nota prot. n. 5729 del 21.8.2013 del Responsabile del Procedimento e Presidente della Commissione di gara di diniego di riesame ex art. 243 bis D.Lgs. 163/2006;
in via subordinata: del bando, del disciplinare, del capitolato di gara, di tutti i verbali di gara; nonchè di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e o comunque connesso, anche non conosciuto;
nonchè per la declaratoria dell’inefficacia e/o annullamento del contratto eventualmente stipulato con la ditta controinteressata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carapelle e della Cavecon s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale e i motivi aggiunti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Giuliano Di Pardo, per la ricorrente, avv. Lucia Murgolo, in dichiarata sostituzione dell’avv. Raffaele De Vitto, per il Comune resistente e avv. Giuseppe De Candia, in sostituzione dell’avv. Clemente Manzo, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, l’Impresa di Costruzioni “Litterio Geom. Antonio” ha proposto gravame avverso gli atti della gara esperita dal comune di Carapelle per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica del territorio comunale, in esecuzione della delibera di C.C. n. 2 del 30.1.2013, da aggiudicarsi con il sistema del massimo ribasso e con esclusione automatica delle offerte anomale.
In particolare, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’odierna controinteressata, Cavecon s.r.l. e la revoca in autotutela dell’aggiudicazione disposta originariamente in suo favore, in sede di verifica del calcolo della soglia di anomalia.
La Cavecon, con atto notificato in data 11 ottobre 2013, ha proposto ricorso incidentale per far valere l’illegittima ammissione alla gara della ricorrente principale in considerazione dell’asserita genericità del contratto di avvalimento esibito in gara.
A seguito di ordinanza cautelare di accoglimento di questa Sezione, n. 645/2013, tuttavia, l’Amministrazione comunale ha disposto l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Litterio, giusta verbale n. 3; più precisamente, in accoglimento delle censure contenute nel ricorso principale in ordine all’illegittima ammissione alla gara di altra concorrente (la ditta Pignataro), ne ha disposto l’esclusione con conseguente rideterminazione della medie delle offerte.
La Cavecon ha allora proposto motivi aggiunti avverso tali determinazioni, con atto notificato in data 3 gennaio 2014.
Nelle more il Consiglio di Stato, adito in sede cautelare, ha accolto l’appello ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione del merito in primo grado.
All’udienza del 12 giugno 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’evidente improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, di fatto superato dall’aggiudicazione nuovamente disposta in favore della ricorrente principale dopo il riesame seguito alla richiamata ordinanza cautelare, travolge sia il ricorso incidentale, sebbene potenzialmente paralizzante, sia i relativi motivi aggiunti, secondo le statuizioni da ultimo contenute nella pronunzia dell’Adunanza plenaria del C.d.S. n. 9/2014 in merito all’ordine di esame dei ricorsi principale ed incidentale.
Secondo quanto ivi statuito, al ricorso incidentale cd. paralizzante non viene assegnata priorità per ragioni di economia processuale, quando il ricorso principale risulti “manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile”. Quest’ultimo è il caso di specie.
Nè i motivi aggiunti proposti dal ricorrente incidentale avverso l’aggiudicazione da ultimo disposta in favore della ricorrente principale, sono suscettibili di conversione in ricorso autonomo, non presentandone i requisiti. L’atto, sebbene munito di mandato specifico, non risulta invero notificato direttamente alle parti del giudizio.
3.- In conclusione, il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; e in dipendenza di ciò vanno dichiarati improcedibili anche il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti. In considerazione, tuttavia, della vicenda nel suo complesso, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale;
2) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti;
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)