Per il creditore che agisca nei confronti dell’Amministrazione con il giudizio di ottemperanza il diritto alla condanna dell’Amministrazione alle ulteriori somme da questa dovute per il ritardo nell’esecuzione della sentenza (c.d. astreinte) previsto dall’art. 112 comma 3 c.p.a. non sussiste, essendo ricondotto quantitativamente all’importo dovuto per interessi ai sensi dell’art.1282 c.c. per crediti liquidi, certi ed esigibili, a far tempo dall’eventuale ulteriore ritardo nell’adempimento.
N. 00757/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2014, proposto da:
Arturo Ferlicchia, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio Vito Poli, Arturo Ferlicchia, con domicilio eletto presso Emilio Vito Poli in Bari, via Dante Alighieri, n. 193;
contro
Comune di Ruvo di Puglia;
per l’ottemperanza della sentenza n.1859/2012 del t.a.r. puglia bari, sez. iii nella parte in cui reca la condanna del comune di ruvo di puglia al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Maria Colagrande e udito per il ricorrente l’avv. Vito Emilio Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Arturo Ferlicchia agisce per l’ottemperanza della sentenza del TAR Bari sez. III n. 1859/2012 passata in giudicato – come da formula esecutiva apposta in data 5 novembre 2011 e attestazione negativa resa, in data 15 marzo 2013, dall’Ufficio ricorsi del Consiglio di Stato – che ha condannato il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento in suo favore delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 1.500, già richieste senza esito, con nota del 14 febbraio 2013, dopo la notifica della sentenza effettuata il 5 dicembre 2012.
L’ammontare del credito chiesto con il ricorso in ottemperanza, comprensivo degli importi accessori e della restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato, è pari ad € 2.583,20.
Ricevuta la notifica del ricorso, il Comune di Ruvo di Puglia ha riconosciuto il debito come avente titolo nella predetta sentenza e ne ha liquidato l’importo nella misura richiesta dal ricorrente, con determinazione dirigenziale n. 10/35 del 4 febbraio 2014, che ha demandato al competente Ufficio di ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Il Comune non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2014 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni del ricorrente, che ha insistito per la nomina di un Commissario ad acta, affinchè provveda in luogo del Comune, ad oggi ancora debitore delle somme richieste, e per la condanna al pagamento di un prefissando importo in caso di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Il credito è certo, liquido ed esigibile, sia perchè ha titolo in una sentenza passata in giudicato, sia perchè è stato oggetto di formale riconoscimento da parte del Comune di Ruvo di Puglia, sia, infine, perchè è spirato il termine dilatorio di 120 giorni per provvedere, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/96, decorrente dalla notifica della sentenza.
E’ inoltre ammesso pacificamente in giurisprudenza che il creditore possa agire, ai sensi degli articoli 112 e seguenti del c.p.a., per l’esecuzione dei crediti pecuniari liquidati con sentenza definitiva, ma non per conseguire a titolo di astreinte somme maggiori di quelle cui avrebbe diritto per gli interessi legali che decorrono ex legesui crediti pecuniari scaduti (T.A.R. Puglia Bari, sez. III 21 giugno 2013 n. 1011; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 maggio 2013, n. 2644).
Pertanto la domanda del ricorrente, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento di una somma per l’ulteriore ritardo nel pagamento del dovuto, deve essere ricondotta quantitativamente all’importo dovuto per interessi, ai sensi dell’art. 1282 c.c. per crediti liquidi, certi ed esigibili a far tempo dall’eventuale ulteriore ritardo, come richiesto dal ricorrente.
Per quanto detto, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Ruvo di Puglia al pagamento, in favore del ricorrente della somma di € 2.583,20, per spese e accessori liquidati con la sentenza TAR Bari sez. III n. 1859/2012, ivi compresa la refusione del contributo unificato, dovuta ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis del. D.P.R. n.115/02.
Va altresì disposta la nomina di un commissario ad acta che provveda ad eseguire il pagamento del dovuto, liquidando anche gli interessi nella misura legale per l’ulteriore ritardo, qualora il Comune di Ruvo di Puglia non ottemperi nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie il ricorso nei limiti e nei termini spiegati in motivazione, e ordina per l’effetto al Comune di Ruvo di Puglia di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo di € 2.583,20 comprensivo di spese e accessori liquidati con la sentenza del TAR Bari sez. III n. 1859/2012 e del contributo unificato, entro gg. 30 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Dispone che, in caso di mancato adempimento nel termine predetto, al pagamento della somma predetta oltre interessi legali fino al soddisfo, provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni, quale Commissario adacta, il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio di ragioneria dell’Ufficio territoriale del Governo di Barletta – Andria -Trani o un funzionario da questi delegato.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al pagamento dell’eventuale compenso dovuto al Commissario ad acta.
Condanna il Comune di Ruvo di Puglia al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 1.200 per onorario, oltre IVA e CAP.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)